Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3058 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3058 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da El Bouazzaoui M’Hamed, nato in Marocco
1’1.1.1971;
avverso la sentenza emessa il 29 settembre 2011 dalla corte d’appello di
Bologna;
udita nella pubblica udienza del 27 novembre 2012 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Bologna confermò la sentenza emessa il 4.12.2007 dal tribunale di Modena, che aveva dichiarato El
Bouazzaoui M’Hamed colpevole di quattro reati di cui all’art. 73 d.p.R. 309
del 1990 (contestati ai capi 2, 3 e 4 e nel procedimento n. 164/2003), con le aggravanti del numero delle persone e della ingente quantità, e lo condannò alla
pena di anni 5 di reclusione ed € 45.000,00 di multa.
La corte d’appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, confermò la
sentenza di primo grado.
El Bouazzaoui M’Hamed, a mezzo dell’avv. Alessandro Cristofori, propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante della ingente quantità. Osserva che si trattava di quantità indeterminate o determinate approssimativamente, immaginate sulla scorta di
supposizioni, in relazione alle quali neppure era conosciuto o conoscibile il
principio attivo e addirittura la proprietà stupefacente. Nel solo capo di cui al
proc. 164/03 si trattava di Kg 190 di stupefacente tipo hashish con principio
medio di THC del 6,2%. La corte d’appello dunque doveva argomentare ulla

Data Udienza: 27/11/2012

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sussistenza della aggravante, per lo meno per quegli addebiti per i quali non era
stato sequestrato stupefacente, non erano stati svolti accertamenti tossicologici e
il giudice si era limitato a ipotizzare che la merce corrispondesse a stupefacente
tipo hashish.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, fatta propria dalle
Sezioni Unite, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia
inferiore a duemila volte il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma
restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale quantità sia superata (Sez. Un., 24.5.2012, n. 36258, Biondi, m. 253150; Sez. VI,
3.7.2012, n. 26817, Rodriguez Marban Monzon, m. 253034; Sez. VI,
25.5.2011, n. 27128, D’Antonio, m. 250736). Le Sezioni Unite hanno anche
precisato che la quantità va valutata in riferimento non al materiale inerte di cui
la sostanza risulti essere anche composta, ossia al valore ponderale globale,
bensì al principio attivo e dunque alle dosi-soglia, ossia alle dosi utilmente realizzabili.
Dalla sentenza impugnata risulta soltanto che si trattava di sostanza qualificata genericamente nei capi di imputazione come «tipo hashish», di cui nella
motivazione non è specificato quale fosse il principio attivo e addirittura la proprietà stupefacente. Solo nel capo di cui al proc. 164/03 è specificato che si trattava di Kg 190 di stupefacente tipo hashish con principio medio di THC del
6,2% e un totale di principio attivo pari a kg. 11,811, per un numero di dosi
medie compreso tra 118 e 236.
Nella sentenza impugnata non solo non è indicata la qualità valutata in riferimento al principio attivo e cioè alle dosi-soglia, ma nemmeno sono indicati
altri dati o elementi che potevano consentire di derogare motivatamente al canone interpretativo stabilito dalle Sezioni Unite.
La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla aggravante
della ingente quantità con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte
d’appello di Bologna.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante della ingente
quantità con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27
novembre 2012.

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