Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3058 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3058 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MEREGIU Nicusor,, nato il 25/11/1980

avverso la sentenza n.1484/2014 del 21/05/2014 del Tribunale di Foggia.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye, che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 10/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21/05/2014, il Tribunale di Foggia condannava
MEREGIU Nicusor alla pena di C 2.400,00 di ammenda, oltre al pagamento
delle spese processuali, per il reato di cui all’art. 116 C.d.S., per essersi posto
alla guida dell’autovettura Opel Astra tg. RE699145 nonostante non avesse
mai conseguito la patente di guida. Accertato in Cerignola il 6.3.2012.

A) della manifesta inosservanza o erronea applicazione della legge penale
ex art 606 comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione alla erronea contestazione
del comma 13 dell’art. 116 del codice della strada in luogo del comma 15
dello stesso articolo della legge speciale, in violazione del principio di
correlazione tra accusa e sentenza, quindi, del diritto di difesa;
B) della nullità della sentenza per violazione di legge ex art 606, comma
1, lett b) c.p.p. in relazione all’art 116 codice della strada ed all’art.1
delle legge 28/04/2014 n. 67, imponendosi in tal caso, in attesa della
promulgazione delle legge delegata, la sospensione del procedimento penale,
posto che il reato contestato all’imputato rientra tra quelli previsti dall’art. 2
della suddetta legge delega;
C) della nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 606, comma
1, lett. e) in relazione agli artt.546 c.p.p. e 162-bis c.p. in ordine alla mancata
concessione delle

circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vale premettere che trattasi di sentenza inappellabile ai sensi dell’art.
593, comma 3, c.p.p., e il ricorso per cassazione deve ritenersi proposto a
norma dell’art. 569 c.p.p..

2. Fatta la doverosa premessa, va rilevato che il ricorso è inammissibile.

3. In ordine al motivo sub A), giova considerare che si versa in ipotesi di
mero, evidente ed irrilevante error calami, risultante per tabulas dal confronto
dell’imputazione con il dispositivo e le motivazioni della sentenza. L’aver
riportato nel capo d’imputazione (e solo ivi) il comma 13 anziché il comma 15
dell’art.116 C.d.S. non inficia in alcun modo la sentenza posto che la condotta
prospettata e descritta nell’imputazione non consente l’emersione di dubbio
alcuno circa il fatto materiale tipico contestato. Dall’insieme e dal tenore della

2. Avverso tale sentenza ricorrono l’imputato e il suo difensore dolendosi:

doglianza non può, infine, neppure derivarsi la riqualificazione di tale parte del
ricorso come istanza di correzione materiale (art.130 cod. proc. pen.).

4. In ordine al motivo sub B), bastR rammentare che il sistema attuale non
prevede alcuna causa di sospensione del procedimento penale in attesa di un
futuro ed eventuale provvedimento normativo mitior. In vero, ove si realizzi
l’ipotesi prospettata in ricorso, è previsto il procedimento di cui all’art.673 c.p.p..

circostanze attenuanti generiche, va qui riaffermato il principio che, soprattutto
dopo la specifica modifica dell’art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio
2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha
sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a
giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a
dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui
all’art.133 c.p., sottolineando -tra l’altro- in motivazione il totale disinteresse
dell’imputato contumace alla vicenda processuale. In tema di attenuanti
generiche, infatti, posto che la ragion d’essere della relativa previsione
normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più
favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge (nella specie inflitta
pressoché nel minimo edittale), in considerazione di peculiari e non codificabili
connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso
responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data
per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi
ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo
l’affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di
questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa,
quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano,
in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del
trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992,
Gennuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, Guglielmi ed altri, rv.
214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1,
n. 29679 del 13.6.2011, Chiofalo ed altri, rv. 219891). In altri termini, dunque,
va ribadito che l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze
attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni
per concederle e non anche la decisione opposta specie se, come nel caso che
occupa, non è stato dedotto dall’imputato alcun elemento su cui fondarne la
concessione (Cassazione sez.2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, rv.
245241, e sez.4, n. 43424 del 29/09/2015).

3

5. In ordine al motivo sub C), relativo alla mancata concessione delle

6. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 10/12/2015

1.000,00.

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