Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30577 del 20/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30577 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– VERDUCCI SALVATORE, n. 16/04/2013 a COMISO

avverso la sentenza della Corte d’appello di CATANIA in data 16/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. F. Baldi, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’impugnata
sentenza per prescrizione;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. C. Virgadavola, che ha chiesto
accogliersi il ricorso;

Data Udienza: 20/05/2014

. 1h

RITENUTO IN FATTO

1. VERDUCCI SALVATORE ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte
d’appello di CATANIA, emessa in data 16/04/2013, depositata in data
21/06/2013, con cui è stata confermata la sentenza del tribunale di RAGUSA
dell’11/10/2012, con la quale il ricorrente veniva condannato per il reato di cui

12.000,00 di ammenda, ordinando la rimessione in pristino stato dei luoghi a
spese del condannato (fatti contestati come accertati il 10 novembre 2007).

2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, viene dedotto un
unico, articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari
per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. e) c.p.p., per
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Si censura la sentenza per aver la Corte territoriale confermato la sentenza di
primo grado indicando in motivazione non soltanto un giudice diverso (tribunale
di Adrano anziché di Ragusa), ma, soprattutto, un reato ed un fatto storico del
tutto diversi da quelli per i quali il ricorrente era stato condannato in primo
grado, ossia la costruzione di un immobile in laterizi della estensione di mq. 140;
diversamente, come è agevole desumere dalla lettura della sentenza di primo
grado, al medesimo era stato contestato di aer eseguito un intervento edilizio
consistente nella realizzazione di una serra di mq. 500 all’interno del proprio
fondo rustico, deturpando la zona in cui detto intervento era stato realizzato,
perché insistente su area sottoposta a speciale protezione della Provincia
regionale di Ragusa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere accolto.

4. Fondato è, infatti, il motivo di ricorso.
Ed invero, è di palmare evidenza l’errore in cui la Corte territoriale è incorsa
nello sviluppare il percorso logico – argomentativo che ha condotto alla conferma
della sentenza di primo grado. Come chiarito dal ricorrente, infatti, non solo
viene confermata la sentenza di un giudice diverso da quello che aveva emesso
2

all’art. 181, d. Igs. n. 42/2004 e 734 c.p. alla pena di mesi uno di arretso ed €

la sentenza impugnata (tribunale di Adrano anziché di Ragusa) ma, soprattutto,
viene ad essere completamente stravolto il fatto, atteso che la sentenza
confermata non riguardava la realizzazione di un nuovo fabbricato con veranda
di complessivi mq. 140, realizzato in muratura di laterizi, quanto, piuttosto, la
realizzazione di una serra in zona paesaggisticamente vincolata dell’estensione di
circa mq. 500.
Palese è, pertanto, il vizio rnotkmzionale dedotto.

esigua della motivazione (che non solo non impedisce, ma non rende neppure
difficile la comprensione delle ragioni che sono all’origine di una statuizione della
sentenza stessa), non occorre ovviare con la procedura di rettificazione
dell’errore materiale, giacché la correzione è del tutto superflua (Sez. U, n. 2110
del 23/11/1995 – dep. 23/02/1996, P.G. in proc. Fachini ed altri, Rv. 203761).
Nel caso in esame, diversamente, mancata del tutto il percorso logico
argomentativo che ha condotto alla conferma della sentenza del primo giudice,
con conseguente, integrazione del vizio di mancanza della motivazione.

5. L’accoglimento del motivo di ricorso impedisce tuttavia a questa Corte di
disporre l’annullamento con rinvio per vizio di motivazione, attesa l’intervenuta
estinzione del reato per prescrizione (maturata in data 25 febbraio 2013,
dovendosi aggiungere al termine originario di scadenza, individuato nel 10
novembre 2012, il periodo di sospensione di mesi 3 e gg. 15 dal 23 febbraio
2012 al 7 giugno 2012, per adesione del difensore all’astensione proclamata
dalla categoria professionale di appartenenza).

6. Invero, poiché la decisione impugnata manca del tutto della motivazione circa
le ragioni della conferma della sentenza di primo grado, l’accoglimento delle
censure difensive sul punto, comporterebbe l’obbligo per questa Corte di disporre
l’annullamento dell’impugnata sentenza per vizio di motivazione con rinvio ad
altra sezione della Corte appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.
Tuttavia, come detto, ciò non è consentito a questa Corte di legittimità, atteso
che, per costante insegnamento delle Sezioni Unite, in presenza di una causa di
estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione
della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque
l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva
(Sez. U, n. 35490 del 28105/2009 – dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275;
conf.: Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 – dep. 22/02/1993, Marino ed altri, Rv.
192471).
3

Sul punto, si osserva, solo )lia mancanza, nel testo della sentenza, di una parte

7.

L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio, per

intervenuta estinzione del reato per prescrizione. L’estinzione per prescrizione
del reato sub a) comporta, ex lege, la caducazione dell’ordine di rimessione in
pristino stato dei luoghi, inflitto dal primo giudice; ed invero, l’estinzione per
prescrizione travolge l’ordine di rimessione in pristino stato, indipendentemente
da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione

accessorietà alla sentenza di condanna.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014

Il Con glier

st.

Il Presidente

amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella

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