Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30574 del 20/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30574 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– LOCOROTONDO NICOLA, n. 17/12/1943 a PALERMO

avverso la sentenza della Corte d’appello di PALERMO in data 27/02/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. F. Baldi, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’impugnata
sentenza;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. F. Bognanni, che ha chiesto
accogliersi il ricorso;

Data Udienza: 20/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. LOCOROTONDO NICOLA ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte
d’appello di PALERMO, emessa in data 27/02/2013, depositata in data
27/05/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di PALERMO del
21/06/2011, con cui il ricorrente veniva condannato per il reato di cui all’art. 10

come accertato il 30/09/2005).

2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti
complessivamente due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con un primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. e) c.p.p., per
mancanza della motivazione in relazione ai fatti contestati e alla condotta
ascritta al ricorrente nonché all’elemento psicologico ed al nesso di causalità tra
condotta ed evento.
I giudici d’appello avrebbero recepito acriticamente la sentenza di primo grado,
senza affrontare le doglianze espresse nell’atto di appello, in particolare per
quanto concerne l’assoluta assenza dell’elemento psicologico del reato;
apparirebbe, in particolare, arduo sostenere che il ricorrente abbia agito allo
scopo di non versare le somme dovute da altri soggetti al solo scopo di ledere
l’interesse dell’erario alla corretta e puntuale percezione dei tributi dovuti; il
ricorrente, a seguito di contestazione dell’Agenzia delle entrate dell’8/10/2007
con cui gli si chiedevano chiarimenti in relazione alla dichiarazione relativa
all’anno di imposta 2004, mod. 770/2005 semplificato, essendosi accertato il
mancato versamento delle ritenute relative all’anno di imposta 2004 per un
importo di C 107.256,00, non appena appresa l’irregolarità aveva provveduto al
versamento il 26/10/2007, comprensivo di sanzioni ed interessi per C
124.742,85; si sarebbe trattato, quindi, di una dimenticanza non potendo
parlarsi di dolo, nemmeno generico, del ricorrente; ciò sarebbe dipeso, secondo
il ricorrente, dal fatto che la condotta omissiva contestatagli era stata commessa
qualche mese dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria 2005 che aveva
posticipato il termine per eseguire i versamenti fino al termine per la
presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, comminando
una sanzione penale; è quindi plausibile, in applicazione dell’art. 5 c.p., che
stante il breve periodo temporale intercorso tra l’entrata in vigore della predetta
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bis, d. Igs. n. 74/00 alla pena sospesa di mesi 4 di reclusione (fatto contestato

legge e il tempus commissi delicti,

che il ricorrente non fosse ancora a

conoscenza delle innovazioni legislative o che non si fosse tempestivamente
informato dal suo consulente fiscale, non commettendo quindi con dolo il fatto
ascrittogli; la Corte territoriale, sul punto, sarebbe del tutto mancante di
motivazione, non avendo accertato i giudici dell’appello l’esistenza dell’elemento
psicologico.

erronea applicazione dell’art. 10 bis e 13, d. Igs. n. 74/00, in relazione all’art.
133 c.p. e 533 c.p.p. nonché il vizio di cui alla lett. e) dell’art. 606 c.p.p., per
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai fatti
contestati e alla condotta ascritta al ricorrente nonché all’elemento psicologico.
La Corte territoriale non avrebbe valutato le doglianze formulate nell’atto di
appello circa la non conformità a giustizia della pena irrogata, considerata
l’attenuante speciale di cui all’art. 13, d. Igs. n. 74/00 e le attenuanti generiche;
la motivazione sarebbe affetta dai prospettati vizi non avendo chiarito la Corte
d’appello le ragioni per le quali si è determinata a non concedere il minimo
edittale della pena, tenuto conto del comportamento del ricorrente, che ha
tempestivamente provveduto a pagare quanto dovuto all’Erario, attraverso il
ravvedimento; il non aver tenuto in considerazione tale intento premiale del
legislatore con la mancata determinazione della pena nel minimo edittale,
aggravato dall’assenza di qualsiasi motivazione in ordine al predetto diniego
determinerebbe la nullità dell’impugnata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

4. Fondato è, in particolare, il primo motivo.
Ed invero, emerge dall’impugnata decisione l’assoluta mancanza di motivazione
in ordine alla doglianza, proposta con i motivi di appello, avente ad oggetto la
richiesta assolutoria per insussistenza del fatto o per difetto dell’elemento
psicologico del reato. Sul punto, la Corte territoriale si limita a descrivere, in
fatto, quanto oggetto di accertamento, evidenziando – quanto alla circostanza
del tardivo pagamento – che al ricorrente era stata riconosciuta l’attenuante
speciale di cui all’art. 13, d. Igs. n. 74/2000.
Nulla è indicato, in sentenza, quanto alle ragioni per le quali, nonostante il
tardivo pagamento, l’omesso versamento delle ritenute certificate dovesse
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2.2. Deduce, con un secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) c.p.p., per

ritenersi doloso. Né, a sanare l’omessa motivazione sul punto, ripara il richiamo
alla sentenza di primo grado, la cui motivazione – attesa la natura di doppia
conforme – può saldarsi con quella d’appello, a condizione però, come più volte
affermato da questa Corte, che giudici di appello abbiano esaminato le censure
proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e
con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali
passaggi logico-giuridici della decisione (v., sul punto: Sez. 3, n. 13926 del

La motivazione della sentenza di primo grado, quanto alla prova dell’elemento
psicologico, è apparente e tautologica, limitandosi ad affermare che la prova “la
si ricava dagli stessi elementi obbiettivi dei fatti, che sono espressione di una
precisa e completa rappresentazione e volizione dei fatti”.
Affermazione,

questa,

assolutamente

inconsistente,

poiché,

ai

fini

dell’integrazione del reato di cui all’art. 10bis, d. Igs. n. 74/2000, l’elemento
soggettivo richiesto è il dolo generico, che richiede la mera consapevolezza della
condotta omissiva (Sez. 3, n. 25875 del 26/05/2010 – dep. 07/07/2010, Olivieri,
Rv. 248151); non si tratta, tuttavia, di un dolo in “re ipsa”, in quanto lo stesso
deve essere provato, e di tale prova manca un’adeguata e logica motivazione
nell’impugnata sentenza ed in quella di primo grado.

5.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso, oltre ad assumere valenza

assorbente rispetto al secondo motivo, impedisce a questa Corte di disporre
l’annullamento con rinvio per vizio di motivazione, attesa l’intervenuta estinzione
del reato per prescrizione (maturata in data 28 novembre 2013, dovendo
aggiungere al termine originario di scadenza, individuato nel 30 marzo 2013, un
periodo di sospensione di mesi 7 e gg. 29, dal 29 giugno 2012 al 27 febbraio
2013).

6.

Invero, poiché la decisione impugnata non mostra di approfondire la

questione della configurabilità dell’elemento psicologico del reato, quantomeno
su tale profilo, l’accoglimento delle censure difensive sul punto, comporterebbe
l’obbligo per questa Corte di disporre l’annullamento dell’impugnata sentenza per
vizio di motivazione con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo
per nuovo giudizio sul punto.
Tuttavia, come detto, ciò non è consentito a questa Corte di legittimità, atteso
che, per costante insegnamento delle Sezioni Unite, in presenza di una causa di
estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione
della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque
4

01/12/2011 – dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615).

l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva
(Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 – dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275;
conf.: Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 – dep. 22/02/1993, Marino ed altri, Rv.
192471).

7.

L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio,

conformemente alla richiesta del P.G. di udienza, per intervenuta estinzione del

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014

Il Consi liere est.

Il Presidente

reato per prescrizione.

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