Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30567 del 16/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30567 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– BERTELLE RICCARDO, n. 11/07/1981 a PIOVE DI SACCO

avverso la sentenza della Corte d’appello di VENEZIA in data 20/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. S. Spinaci, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’impugnata sentenza;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. D. Taschin – non comparso;

4

Data Udienza: 16/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. BERTELLE RICCARDO ha proposto ricorso, mediante il difensore fiduciario
cassazionista, avverso la sentenza della Corte d’appello di VENEZIA, emessa in
data 20/06/2013, depositata in data 28/06/2013, che, giudicando a seguito di

sentenza del Tribunale di VENEZIA del 18/06/2010, condannava, all’esito del
giudizio abbreviato richiesto, il ricorrente alla pena di mesi 2 di arresto ed €
1.000,00 di ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica (art.
186 CDS; fatto contestato come commesso in Venezia – Marghera, il 18 agosto
2008).

2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, vengono dedotti
due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) c.p.p.
In sintesi, si duole il ricorrente per non aver i giudici d’appello sostituito la pena
detentiva nella pena pecuniaria corrispondente ex art. 53, legge n. 689/1981;
essendo, infatti, intervenuto il giudicato sull’applicazione dell’art. 53 citato, la
Corte territoriale avrebbe dovuto operare la conversione, avendo rideterminato
discrezionalnnente la pena detentiva a seguito dell’annullamento con rinvio
disposto da questa Corte.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
In sintesi, si duole il ricorrente per aver i giudici d’appello escluso l’applicazione
del comma 9 bis dell’art. 186 CDS (lavoro sostitutivo), atteso il precedente
specifico gravante sull’imputato; tale precedente sarebbe alquanto datato e, da
solo, non avrebbe potuto giustificare l’esclusione del più favorevole trattamento
sanzionatorio; si sarebbero dovute valutare tutte le altre circostanze ex art. 133
c.p., al fine di verificare se il ricorrente potesse beneficiare dell’art. 186, comma
9 bis citato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

2

annullamento con rinvio disposto da questa Corte, in parziale riforma della

4. Ed invero, giudicando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto
dalla Sezione IV” di questa Corte (sentenza n. 39419/2012), limitatamente alla
determinazione della pena, avendo escluso l’aggravante dell’art. 186, comma 2
sexies, CDS, la Corte territoriale, pur rideterminando la pena, non ha però
mantenuto la precedente sostituzione ex art. 53, legge n. 689/1981, già
riconosciuta dal giudice d’appello.

operata dal primo Collegio lagunare, in quanto, una volta riconosciute le
condizioni per la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena
pecuniaria, la statuizione non poteva essere modificata, essendo il giudice del
rinvio vincolato sul punto. Non va, infatti, dimenticato che, non essendovi stata
impugnazione del pubblico ministero, la mancata concessione costituiva
violazione del principio di cui all’art. 597 c.p.p., operando una reformatio in peius
della prima sentenza; in tal caso la Corte di cassazione può, ex art. 620 lett. I)
cod. proc. pen., procedere direttamente alla sostituzione richiesta sulla base
delle valutazioni già espresse dai giudici del merito.
La pena può, pertanto, essere sostituita ex art. 53, legge n. 689/1981 sulla base
del criterio di conversione ex art. 135 c.p. nella misura di C 38,00 per ogni
giorno di pena detentiva, attesa l’epoca di consumazione del fatto (15/08/2008),
antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 94/2009 (Sez. 6, n. 32882
del 22/06/2011 – dep. 25/08/2011, Cucinelli, Rv. 250888). La pena detentiva di
gg. 60 – cui si aggiunge l’ammenda di C 1000,00 irrogata dalla Corte d’appello quindi, dev’essere sostituita nella pena pecuniaria corrispondente pari ad C 2280,
per una pena complessiva di C 3280,00 di ammenda.

5. Quanto, infine, alla doglianza afferente la mancata sostituzione della pena
detentiva con il lavoro di pubblica utilità, la stessa non può esser condivisa,
avendo la Corte territoriale motivato in ordine al diniego (esclusa per l’esistenza
di un precedente specifico); inoltre, si osserva, la sostituzione prevista dall’art.
53 della legge n. 689/1981 non è compatibile con la sostituzione della pena
detentiva con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, CdS,
trattandosi di distinti regimi sanzionatori di adeguamento della sanzione al caso
concreto ed alle caratteristiche personali dell’imputato, tra loro non
sovrapponibili.

6.

Il ricorso dev’essere, dunque, parzialmente accolto, con conseguente

sostituzione della pena da parte di questa Corte come da dispositivo. Nel resto,
quanto al secondo motivo, lo stesso dev’essere rigettato.
3

Il giudice d’appello era infatti tenuto a rispettare la precedente valutazione

7.

Nonostante il rigetto del secondo motivo di ricorso, non dev’essere

pronunciata condanna alle spese processuali nei confronti del ricorrente; ed
invero, al parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato deve conseguire
l’esclusione della sua condanna alle spese del procedimento di impugnazione (v.,
per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 – dep. 02/07/1997, Dessimone e altri,

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla mancata
conversione della pena detentiva nella pecuniaria corrispondente, che quantifica
in euro 3280,00 di ammenda, di cui euro 2280,00 in sostituzione di giorni
sessanta di arresto.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014

Il Consigliere est.

Il Presidente

Rv. 207947).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA