Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30565 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30565 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
– ESPOSITO ALESSANDRO, n. 29/04/1981 a NAPOLI

avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI in data 6/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. S. Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. G. De Gregorio non comparso;

Data Udienza: 16/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. ESPOSITO ALESSANDRO ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario
cassazionista, avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI, emessa in
data 6/05/2013, depositata in data 14/05/2013, confermativa della sentenza del

richiesto, condannava il ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione,
unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, per aver detenuto
abusivamente per la vendita 2250 CD musicali, DVD contenenti film e giochi per
playstation tutti privi del marchio SIAE e, quindi, oggetto di abusiva riproduzione
(art. 171 ter, comma 1, lett. c), e 2, lett. a), legge n. 633/41) nonché per aver
ricevuto il predetto materiale oggetto di abusiva riproduzione di provenienza
delittuosa (art. 648 c.p.); fatti contestati come accertati in Napoli, il 5 febbraio
2009.

2. Con il ricorso, proposto dal difensore fiduciario cassazionista, viene dedotto un
unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) c.p.p.
In sintesi, si duole il ricorrente per aver i giudici d’appello ritenuto sussistenti gli
estremi del delitto di cui alla legge n. 633/41; la semplice presenza del timbro
SIAE, a seguito dell’ormai nota sentenza Schwibbert della CGUE, infatti, in
assenza di altri elementi, non sarebbe di per sé idonea a configurare il delitto in
esame, ciò incidendo anche sulla sussistenza del delitto di ricettazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

4. Ed invero, emerge dall’impugnata decisione che il ricorrente veniva sorpreso
dai verbalizzanti mentre era intento a vendere la merce esposta su una
bancarella; tutti i supporti si presentavano con locandine fotocopiate sulle
rispettive custodie, locandine cioè riproducenti quelle originali ma che tali non
erano, i supporti, controllati a campione, consentivano di appurare che si
trattava di supporti con opere corrispondenti alle locandine e di recente
produzione.
2

Tribunale di NAPOLI del 6/02/2009, che, all’esito del giudizio abbreviato

E’ stato affermato da questa Sezione che è configurabile il delitto di cui all’art.
171, comma terzo, lett. c), L. 22 aprile 1941, n. 633, nel fatto di detenere
supporti contenenti opere dell’ingegno in presenza di convergenti elementi
indiziari che provino la loro abusiva duplicazione o riproduzione (Sez. 3, n.
27764 del 24/06/2008 – dep. 08/07/2008, Donnarumma, Rv. 240834). In
particolare, se è ben vero che la mancanza del contrassegno S.i.a.e. non può

duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi, è anche vero però che tale
prova può essere comunque raggiunta sulla base di altri elementi come le
modalità di tempo e di luogo della vendita, il confezionamento, il tipo di supporto
utilizzato, l’assenza di loghi e marchi del produttore o l’utilizzo di copertine
fotocopiate (Sez. 3, n. 45955 del 15/11/2012 – dep. 26/11/2012, Celentano, Rv.
253880). E ciò è avvenuto nel caso di specie.
Quanto, poi, al collegato delitto di ricettazione, è pacifico che il medesimo sia
integrato nel caso in esame, in quanto anche dopo la sentenza della Corte di
Giustizia U.E., 8 novembre 2007, in causa C-20/05, che pure ha determinato
l’irrilevanza penale della violazione dell’obbligo di apposizione del contrassegno
S.I.A.E., non è stata esclusa la tutela del diritto di autore in quanto tale, né sono
state liceizzate attività comportanti l’abusiva diffusione, riproduzione o
contraffazione delle opere dell’ingegno (Sez. 2, n. 5228 del 07/11/2012 – dep.
01/02/2013, Mbaye, Rv. 255045).
Da qui, dunque, la complessiva manifesta infondatezza del ricorso.

5. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma

dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della
Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima
equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014

Il Presidente

valere come indizio dell’avvenuta consumazione dell’illecito dell’abusiva

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