Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30561 del 18/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 30561 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUCCIA GIORGIO N. IL 19/02/1949
avverso la sentenza n. 217/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.A2A2.
che ha concluso per ■Dk.3–■ -.N._>9.5•-9-.1.4……9i…5-1-k_CS 3-e-S.L.)–12-et.”: Usk.”‘ J-2,

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. kAS ccz

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Data Udienza: 18/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza dell’Il ottobre 2012 la Corte di Appello di Catania confermava la
sentenza del Tribunale di Modica del 20 giugno 2011 emessa nei confronti di PUCCIA Giorgio,
imputato del reato di cui all’art. 10 bis del D. Lgs. 74/00 (omesso versamento nel termine del
30 settembre 2005 delle ritenute certificate relative all’anno di imposta 2004) con la quale lo
stesso era stato condannato per detto delitto alla pena di mesi sei di reclusione oltre alle pene

1.2 La Corte territoriale rilevava che, essendo stata superata la soglia di punibilità fissata

ex lege in omissioni superiori ad C 50.000,00 e non essendo stato effettuato il versamento
relativo all’anno fiscale 2004 entro il termine del 30 settembre 2005, il reato dovesse ritenersi
integrato. La Corte distrettuale rigettava, perché infondati, anche i subordinati motivi di
gravame relativi all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed
all’omessa sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria ex art. 53
della L.689/81.
1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato personalmente affidando il ricorso a
quattro distinti motivi. Con il primo si lamenta violazione di legge per erronea e falsa
applicazione dell’art. 10 bis del D.L.vo 74/00 in spregio al principio di irretroattività della legge
penale fissato dall’art. 25 comma 2° della Costituzione, nonché illogicità manifesta della
motivazione in ordine alla questione di diritto intertemporale sollevata con il primo motivo di
appello circa la inapplicabilità della norma incriminatrice alle condotte commesse nell’anno
2004. Con il secondo motivo il ricorrente deduce carenza assoluta di motivazione per avere la
Corte distrettuale omesso di rilevare l’assenza di prova in ordine all’effettivo rilascio delle
certificazioni ai sostituiti di imposta, circostanza relativamente alla quale il teste nulla aveva
riferito nel dibattimento di primo grado. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta analogo vizio
di motivazione con riferimento al mancato proscioglimento per difetto dell’elemento soggettivo
del reato e, con l’ultimo motivo, omessa motivazione in ordine alla mancata assunzione di una
prova decisiva, rappresentata dalla produzione della documentazione attestante l’avvenuto
integrale assolvimento del debito tributario funzionale al riconoscimento della speciale
attenuante di cui all’art. 13 del D. L.vo 74/00 e, soprattutto, alla esclusione delle pene
accessorie in caso di condanna.
1.3 L’udienza del 27 marzo 2013 veniva rinviata in attesa della decisione delle SS.UU.
sulla questione riguardante l’applicabilità o meno dell’art. 10 bis del D. L.vo 74/00 anche alle
omissioni di versamento per l’anno 2004, questione che veniva decisa il 28 marzo 2013 con la
soluzione affermativa.
1.4 Le successive udienze del 19 luglio 2013 e del 15 gennaio 2014 venivano rinviate per
adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’O.U.A.
1

accessorie di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente osservato che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato
ed è quindi ammissibile, con la conseguenza che il rapporto processuale di impugnazione in
questo grado si è validamente instaurato e che questa Corte può quindi rilevare e dichiarare le
cause di estinzione del reato verificatesi successivamente alla pronuncia della sentenza
impugnata. Vale, sul punto, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il

appello, è solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi a precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen., non potendo considerarsi formato un valido rapporto di
impugnazione (S.U. 22.11.2000 n. 32, De Luca, Rv. 217266; Sez. 2^ 20.11.2003 n. 47383,
Viola, Rv. 227546; Sez. 4^ 20.1.2004 n. 18641, Tricomi, Rv. 228349; Sez. 2^ 8.5.2013 n.
28848, Ciaffoni, Rv. 256463).
1.1 Nel caso in esame, soltanto a seguito della recente pronuncia delle Sezioni Unite del
28 marzo 2013 è stata definitivamente risolta la questione di diritto intertemporale
(prospettata dal ricorrente con il primo motivo) relativa all’applicabilità del reato di omesso
versamento di ritenute certificate ex art. 10 bis D. Lgs. n. 74 del 2000), entrato in vigore il 10
gennaio 2005, anche alle omissioni dei versamenti relativi all’anno 2004, senza che ciò
comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale (S.U. 28.3.2013 n.
37425, Favellato, Rv. 255760).
1.2 Tanto precisato, nella specie il reato è stato contestato come commesso il 30
settembre 2005 con conseguente maturazione del termine prescrizionale in data 30 marzo
2013. Pur tenendo conto delle sospensioni intervenute medio tempore il 19 luglio 2013 e il 15
gennaio 2014 (sospensioni in realtà irrilevanti tenuto conto della pregressa maturazione in
epoca antecedente, non assumendo alcuna rilevanza sulla sospensione della prescrizione
vendo il rinvio disposto da questa Suprema Corte), alla data odierna il reato risulta estinto.
1.2 Poiché dagli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel merito,
la sentenza impugnata, per quanto concerne le statuizioni penali, deve essere annullata senza
rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2014
Il C sigliere esnsore
r9.7

Il Presidente

quale, nel caso di maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di

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