Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30557 del 01/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30557 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCCHETTA MIRKO N. IL 26/10/1981
avverso l’ordinanza n. 4080/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Data Udienza: 01/07/2014

Letta la requisitoria del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO

2. Con il ricorso, il difensore dell’imputato deduce mancanza di motivazione, atteso che
l’ordinanza in esame contiene espressioni di stile, prive gli agganci concreti alla vicenda
processuale in esame, nonché violazione ed erronea interpretazione degli articoli 581 lett. c),
591 lett. c) e 592 cpp, nella parte in cui, nell’ordinanza in questione, erroneamente si ritiene
non adeguatamente ed esattamente indicati tutti i punti oggetto di gravame, atteso che,
viceversa, con l’atto di appello, si esprimeva doglianza circa la eccessività della pena, la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la
mancata concessione della attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cp.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In conseguenza, il provvedimento
impugnato va annullato senza rinvio e gli atti vanno restituiti per il giudizio alla corte
territoriale milanese.
2. L’ordinanza ricorsa, nel ritenere la genericità dell’appello, afferma, tra l’altro, che al
Lucchetta sono state concesse dal primo giudice le circostanze attenuanti generiche, cosa non
vera.
È dunque evidente che, nel richiedere la applicazione di dette circostanze, l’appellante non ha
affatto formulato censure generiche, né ha proposto impugnazione inammissibile. La difesa del
Lucchetta ha poi invocato un più mite trattamento sanzionatorio, anche in virtù dell’auspicato
riconoscimento di altre attenuanti.
Si tratta di richieste attinenti alla rivalutazione del trattamento sanzionatorio al cui esame il
giudice del merito non può sottrarsi.
PQM
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone restituirsi gli atti alla corte di
appello di Milano per il giudizio.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 1 luglio 2014.-

1. La corte d’appello di Milano, con l’ordinanza di cui in epigrafe, dichiarava
inammissibile per genericità l’appello proposto nell’interesse di Lucchetta Mirko avverso la
sentenza del tribunale di Voghera che, in data 27 febbraio 2009, lo ha condannato alla pena di
giustizia, ritenendolo colpevole del delitto di cui agli articoli 110-624 bis cp.

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