Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30556 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30556 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FOGGIA
nei confronti di:
WARREN STYVY JEAN JACQUES N. IL 13/02/1994
REFFAI MAROUANE N. IL 03/12/1993
avverso l’ordinanza n. 2428/2013 TRIBUNALE di FOGGIA, del
28/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Uditi difensor vv.;

Data Udienza: 03/06/2014

letta la requisitoria del procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il competente procuratore della Repubblica e deduce
contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione di legge, affermando che la
impossibilità di avvalersi di un interprete non determina la impossibilità di procedere alla
convalida dell’arresto. Ciò in quanto il giudice chiamato alla convalida deve semplicemente
esprimere una valutazione sulla legittimità dell’atto di polizia giudiziaria, così come emerge
dalla documentazione a lui sottoposta e con riferimento alla situazione come appariva nel
momento in cui l’arresto fu eseguito.
2.1. Viene articolata anche una seconda censura, con la quale il ricorrente pubblico
ministero assume che erroneamente il giudicante ha ritenuto di non poter procedere alla
separazione delle posizioni dei due arrestati, atteso che Reffai, di nazionalità marocchina,
comprende e parla l’italiano.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambe le censure sono fondate; il ricorso, conseguentemente, merita
accoglimento.
2. Il giudice della convalida, per vero, deve operare un controllo di mera
ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare,
sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto sia
rimasta nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e abbia trovato ragionevole
motivo nella gravità del fatto e/o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente,
estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità
(A5N 201210916-RV 252949). È anche per tale ragione che la giurisprudenza di questa corte
ebbe a chiarire (cfr. ASN 200941934-RV 245063 + ASN 200726468- RV 236995) che è
legittima la convalida dell’arresto dello straniero alloglotta, anche senza che si fosse
previamente proceduto al suo interrogatorio, per l’impossibilità di reperire tempestivamente un
interprete (né potrebbe, quantomeno con riferimento al caso in esame, essere di ostacolo la
nuova normativa derivante dal D. Lsvo 4.5.2014 n. 32, atteso il principio del tempus regit
actum).
3. La seconda censura (per altro anche essa, come anticipato, fondata) rimane
assorbita.
4. Il provvedimento impugnato (confuso e, anche graficamente, poco comprensibile),
pertanto, deve essere annullato e l’annullamento va disposto senza rinvio, atteso che detto
provvedimento attiene a una fase ormai esaurita.
4.1. Peraltro, in conformità con quanto disposto con precedenti decisioni di questa corte
(ASN 201345910-RV 258162 + ASN 201026207-RV 247706 + ASN 200737099-RV 237192),la
corte di cassazione può e deve esplicitamente pronunciarsi sulla legittimità dell’arresto. Invero
il fondamento del dictum delle sentenze appena citate consiste nel fatto che il giudicante è
chiamato a un esame di mera regolarità formale; esso, appunto -come premesso- deve
semplicemente valutare se l’operato della polizia giudiziaria sia giustificabile sulla base delle
norme vigenti e alla luce della situazione di fatto come documentata negli atti. Ebbene, dalla
lettura del verbale di arresto e del verbale di perquisizione e sequestro, si evince che i due
ricorrenti furono bloccati dal personale di un supermercato (e quindi “consegnati” agli agenti

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il GIP presso il tribunale di Foggia non ha
convalidato l’arresto di Jean Jacques Warren Styvy e di Reffai Marouane, in relazione al delitto
di furto pluriaggravato, avendo constatato la impossibilità di reperire un’interprete di lingua
francese, atteso che il primo degli arrestati non parlava né comprendeva l’italiano.

1.

,

della polizia di Stato) perché sorpresi a strappare la c.d. placca antitaccheggio da alcuni articoli
per poi nasconderli indosso. In loro possesso furono in effetti trovati (e sottoposti a sequestro)
articoli cui era stata tolta la predetta placca. Ricorrevano dunque i presupposti di fatto e di
diritto per procedere al loro arresto.

PQM

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 3 giugno dell’anno 2014.-

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara la legittimità dell’arresto.

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