Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30555 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30555 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATTELLA ERNESTO DANTE N. IL 18/01/1952
avverso l’ordinanza n. 4272/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere)? GEUIDO I SMEONE ;
lette/settfite le conclusioni del PG Dott. ‘ 1 Jjij
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t/4 1,i,, i ( ‘14.xtui;44; 41/4-

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 03/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza dell’Il ottobre 2012, ha
dichiarato l’inammissibilità dell’appello, per genericità dei motivi, proposto da

del 25 marzo 2009 che lo aveva condannato per il delitto di bancarotta
fraudolenta.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo, la violazione di
legge nonché la illogicità della motivazione per essere, al contrario,
l’impugnazione pienamente ammissibile, ai sensi dell’articolo 581 cod.proc.pen..
3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua

requisitoria scritta ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Questa Corte, infatti, affrontando la problematica della identificazione
dei requisiti minimi che l’atto di impugnazione deve presentare per superare il
preliminare scrutinio di ammissibilità e, segnatamente, del tasso di
determinatezza dei motivi, a tal fine, necessario, ha avuto modo di evidenziare
che la verifica deve essere volta ad accertare la presenza, in concreto, dei
connotati della “chiarezza” e “specificità”, in rapporto ai principi della domanda,
della devoluzione e del diritto di difesa, il cui rispetto quei criteri mirano a
presidiare, sì che la “forma dell’impugnazione” ne soddisfi anche la “sostanza”.
In tale prospettiva è stato opportunamente precisato che la valutazione
del contenuto dell’atto di impugnazione non può prescindere dalla considerazione
che, da un lato, esso debba perimetrare l’esatto tema devoluto, così da
permettere al Giudice ad quem di individuare il contenuto e la ratio essendi dei
rilievi proposti, ed esercitare, quindi, il proprio sindacato; dall’altro, e di riflesso,
debba essere tale da consentire agli eventuali “controinteressati” di
adeguatamente resistere alla domanda di gravame e alla portata demolitoria che
il suo eventuale accoglimento avrebbe rispetto alla decisione impugnata, in

1

Cattella Ernesto Dante avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Milano

ipotesi per essi favorevole (v. la citata, Cass. Sez. IV 30 settembre 2008 n.
40243).
3. In fatto, questa volta, la mera lettura dell’atto d’impugnazione, oggetto
del presente giudizio di legittimità permette di chiarire immediatamente e ictu
oculi, con ciò determinando il giudizio d’annullamento, come l’appellante non
abbia affatto, in maniera “aspecifica e apodittica e sostanzialmente insussistente”

genericamente i motivi di doglianza da proporre per ottenere la riforma della
sentenza del primo grado.
L’evidenziazione del comportamento tenuto dall’imputato ai fini
dell’ascritto delitto di bancarotta nonché la contestazione del trattamento
sanzionatorio, con particolare riferimento al giudizio di prevalenza delle
attenuanti generiche avrebbero meritato il vaglio del giudizio d’appello.
4. Il ricorso va, in definitiva, accolto e l’impugnata ordinanza annullata
senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per
l’ulteriore corso dell’impugnazione.
P.T.M.
La Corte, annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone
trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio di 2° grado.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.

per usare le medesime espressioni della Corte territoriale, indicato

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