Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30554 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30554 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPOFERRI DIEGO N. IL 02/04/1973 parte offesa nel procedimento
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IGNOTI
avverso il decreto n. 8095/2013 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dnott,GERARDIO SAI3ETE ;
11-te/sefttite le conclusioni del PG Dott. ii t tito

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Data Udienza: 03/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 23 maggio 2013 il GIP presso il Tribunale di Brescia ha
disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti, indagati per i
delitti di cui agli articoli 494, 610 e 635 bis cod. pen. in danno di Capoferri Diego.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa,

avvisata della richiesta di archiviazione pur avendone fatta espressa richiesta.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua
requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.

Invero e in fatto, non risulta notificato alla parte offesa l’avviso della

richiesta di archiviazione, pur avendo il Capoferri nella sua denuncia-querela
dichiarato di volere essere informato in ordine alla eventuale richiesta di
archiviazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
tale omissione configura una nullità deducibile con ricorso per cassazione (v.
Cass. Sez. V 30 novembre 2010 n. 5139).
Si tratta, invero, della violazione del disposto dell’articolo 127
cod.proc.pen., comma 5, ovvero della violazione del principio del contraddittorio
e del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione.
3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza
rinvio e gli atti vanno trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Brescia per l’ulteriore corso.
P.T.M.
La Corte, annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone
trasmettersi gli atti al RM. presso il Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.

a mezzo del suo procuratore, evidenziandone la nullità, per non essere stata

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