Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30553 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30553 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORGHINI LORENZO N. IL 16/06/1967 parte offesa nel
procedimento
c/
BAGLIVO FILIPPO N. IL 29/07/1958
tttduto

avverso ger-ditztatua n. 4199/2010 GIUDICE DI PACE di ROMA, del
08/03/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.,GERARDO SABEONE ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.l n,

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 03/06/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto dell’8 marzo 2011 il Giudice di pace di Roma ha disposto
l’archiviazione del procedimento penale a carico di Baglivo Filippo, indagato per i
delitti di minacce, lesioni personali e ingiurie in danno di Borghini Lorenzo.
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa,

avvisata della richiesta di archiviazione pur avendone fatta espressa richiesta.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua
requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.

Invero e in fatto, non risulta notificato alla parte offesa l’avviso della

richiesta di archiviazione, pur avendo il Borghini nella sua denuncia-querela
dichiarato di volere essere informato in ordine alla eventuale richiesta di
archiviazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
tale omissione configura una nullità deducibile con ricorso per cassazione (v.
Cass. Sez. V 30 novembre 2010 n. 5139).
Si tratta, invero, della violazione del disposto dell’articolo 127
cod.proc.pen., comma 5, ovvero della violazione del principio del contraddittorio
e del diritto della parte offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione.
3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza
rinvio e gli atti vanno trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma
per l’ulteriore corso.
P.T.M.
La Corte, annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone
trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma per
l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.

a mezzo del suo procuratore, evidenziandone la nullità, per non essere stata

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