Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30547 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30547 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POLITO FRANCESCO N. IL 18/12/1984
avverso la sentenza n. 885/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
04/11/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito, per la pa civile, l’Avv

Data Udienza: 26/06/2014

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. G. D’Angelo che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Ricorre per cassazione personalmente il Polito e deduce violazione di legge in quanto
erroneamente non è stata ritenuta la continuazione tra il delitto di furto e gli altri delitti a lui
addebitati e in quanto le pur concesse attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti
sulle aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza (redatta, a quanto si comprende, da magistrato non originariamente designato e
depositata due anni, cinque mesi e ventisette giorni dopo la sua deliberazione) non merita le
censure che le sono mosse dal ricorrente; dette censure appaiono manifestamente infondate e
generiche.
Il ricorso va quindi qualificato come inammissibile, il che rende non operativa la prescrizione
(che sarebbe maturata dopo la sentenza di appello).
La corte salernitana, condividendo sul punto l’opinione del primo giudicante, evidenza come il
Polito si sia impadronito della borsa della vittima in occasione della commissione degli altri
reati. Invero l’imputato, dopo aver aggredito Amoruso e Frezza e averne danneggiato il locale
e l’autovettura, nell’allontanarsi, adocchiò la borsa della seconda e se ne impadronì. Sulla base
di tale ricostruzione dell’accaduto, i giudici del merito hanno ritenuto – correttamente – che il
furto non potesse essere ritenuto un reato rientrante in un unico e coerente disegno criminoso,
ma fosse legato agli altri da un nesso di mera occasionalità.
Il diniego di prevalenza delle circostanze ex art. 62 bis cp è stato adeguatamente giustificato
con riferimento allo specifico e allarmante precedente dell’imputato (estorsione).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese del grado,
nonché al versamento di somma a favore della cassa ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di 1000 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 26 giugno 2014.-

Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia di
primo grado nei confronti di Polito Francesco, condannato a pena di giustizia in quanto
riconosciuto colpevole dei delitti di furto aggravato, lesioni, minaccia grave e danneggiamento.

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