Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30542 del 26/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30542 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MALLO ROBERTO N. IL 31/05/1965
avverso la sentenza n. 259/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
20/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
che ha concluso per

Udito, per la rte civile, l’Avv

Data Udienza: 26/06/2014

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. G. D’Angelo che ha chiesto annullamento senza
rinvio per prescrizione,
udito il difensore, avv. S. Dionesalvi, che sio è riportato al ricorso e ne ha chiesto
l’accoglimento

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Bologna ha confermato la
pronunzia di primo grado con la quale Mallo Roberto fu condannato alla pena di giustizia in
quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui all’articolo 494 cp perché, al fine di richiedere e
ottenere l’apertura di un conto corrente presso l’istituto di credito, induceva in errore un
dipendente della predetta banca, sostituendosi a Mollo Roberto, nato a Napoli il 30 maggio
1966, esibendo una fotocopia già modificata della propria carta di identità.
2. Con il ricorso, l’imputato personalmente deduce: a) violazione di norme processuali,
b) carenza dell’apparato motivazionale, c) violazione di legge sostanziale per intervenuta
prescrizione, articolando come segue il suo ricorso.
2.1. Premesso che il funzionario di banca, Amatori Gianluca, non fu in grado di ricordare
e riferire alcunché, i giudici del merito hanno utilizzato il contenuto della denuncia-querela,
non solo ai fini della procedibilità, ma per attingerne il contenuto, sopperendo, in tal modo, alla
grave carenza di prove a carico dell’imputato. Con ciò è stata violata la normativa processuale
e precisamente gli articoli 431 e 511 del codice di rito.
2.2. Secondo la corte d’appello, poi, il vuoto di memoria del funzionario di banca non
sarebbe ostativo all’affermazione di responsabilità, in quanto l’imputato avrebbe comunque
ottenuto l’apertura di credito attraverso l’esibizione della falsa carta d’identità. In realtà
l’apertura di credito non fu effettuata, in quanto ad un controllo eseguito qualche giorno dopo,
ci si rese conto che il numero identificativo che compariva sulla fotocopia della carta d’identità
riportava esattamente alle generalità dell’imputato. E evidente quindi che se il cassiere avesse
compiuto immediatamente dall’accertamento il funzionario non sarebbe caduto in inganno.
Conseguentemente il delitto contestato avrebbe, a tutto concedere, dovuto essere rubricato
come tentativo.
2.3. D’altra parte, anche per quel che riguarda la quantificazione della pena applicata, la
corte d’appello si sottrae ad una vera e propria motivazione.
Dato il tempo trascorso, infine, il reato deve ritenersi già prescritto al tempo della decisione di
secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La seconda censura è manifestamente infondata e quindi inammissibile
2. La prima censura, viceversa, pur essendo infondata, non è inammissibile. Ciò
determina, appunto, la ammissibilità del ricorso e determina, nello stesso momento, l’obbligo
per questo giudice di legittimità di verificare l’eventuale maturarsi della prescrizione.
In realtà, non solo furono posti in essere atti unidirezionalmente orientati a trarre in inganno
funzionari di banca sulla reale identità del Mallo, ma il proposito criminoso fu realizzato. Il fatto
che, a un successivo controllo la vera identità dell’imputato sia stata scoperta, non determina
“il passaggio” da reato consumato a tentativo, ma rende solo (più) breve l’arco temporale
durante il quale il Mallo fu scambiato per il Mollo.
3. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la prescrizione non è maturata
prima della sentenza d’appello, ma dopo di essa, in considerazione dei periodo di sospensione.
Il termine prescrizionale dunque è spirato in data 14 dicembre 2012. Trattandosi tuttavia,
come premesso di ricorso infondato, ma non è inammissibile, la predetta causa estintiva deve
ritenersi operante.
4. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere reato
estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, in data 26 giugno 2014.-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA