Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30541 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30541 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARCHIONE RITA N. IL 29/12/1964
avverso la sentenza n. 2267/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 13/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere
Dott. MAURIZIO FUMO
. .
in persona cre-Mute–

Udito, per 1 parte civile, l’Avv

Data Udienza: 26/06/2014

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. G. D’Angelo che ha chiesto annullamento senza
rinvio per prescrizione
RITENUTO IN FATTO

2. Con il ricorso, il difensore deduce carenza dell’apparato motivazionale e violazione di
legge, atteso che la corte di appello non ha adeguatamente giustificato il suo convincimento
circa la sussistenza dell’elemento materiale del delitto addebitato alla imputata. E invero, con i
motivi di appello, era stato sottolineato che la società aveva cessato da tempo la sua attività e
che dunque altra documentazione, oltre quella effettivamente consegnata al curatore, non era
esigibile. Sulla base della pura e semplice omissione delle scritture contabili per il periodo dal
1997 al 2001, viceversa, la corte ha ritenuto di dover affermare la responsabilità della
imputata. In ogni caso, la corte non ha minimamente vagliato la sussistenza dell’elemento
psicologico, pensando di poterlo dedurre automaticamente dalla sussistenza di quello
materiale, di talché neanche ha risposto alla censura con la quale si ipotizzava che, a tutto
concedere, la imputata dovesse essere chiamata a rispondere di bancarotta semplice. Infine
non è stata data adeguata applicazione al principio in base al quale si può pronunciare la
condanna dell’imputato solo quando la prova della sua colpevolezza si è raggiunta al di là di
ogni ragionevole dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che effettivamente i giudici di
secondo grado non hanno chiarito per qual motivo essi hanno ritenuto la imputata responsabile
del delitto di bancarotta documentale fraudolenta, piuttosto che, come richiesto con i motivi
d’appello, di bancarotta documentale semplice. In merito si legge unicamente che la gravità e
consistenza delle omissioni e delle irregolarità sono tali da escludere che le stesse possano
essere la conseguenza di mera dimenticanza. Si tratta ad evidenza di motivazione tautologica
ed insufficiente, che comporterebbe l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
2. Tuttavia essendo maturato (al 7 ottobre 2013) il termine prescrizionale anche per il
più grave reato ritenuto in sentenza, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa corte
(es. ASN 200914450-RV 244002), non si deve far luogo all’annullamento con rinvio, ma ad
annullamento senza rinvio, in considerazione, appunto, dell’intervenuta causa estintiva.
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, in data 26 giugno 2014.-

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di L’Aquila ha confermato la
pronuncia di primo grado con la quale Sarchione Rita fu condannato a pena di giustizia
perché ritenuta colpevole di bancarotta fraudolenta documentale, con riferimento alla
fallimento della omonima sas, dichiarato con sentenza del 7 aprile 2001.

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