Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3054 del 07/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3054 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASAMONICA DIEGO N. IL 11/10/1979
avverso la sentenza n. 4984/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
02/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
Data Udienza: 07/10/2014
R.G.: 17964/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Davide Verri, difensore di Casamonica Diego, ricorre
nell’interesse di quest’ultimo avverso la sentenza n.7118/2013 della Corte
d’Appello di Roma che ha condannato Casamonica (p-ér estorsione e falso ,
lamentando vizio della motivazione perché carente in quanto eccessivamente
sintetica e priva di logica argomentazione in ordine all’affermazione della penale
Il ricorso è inammissibile sia perché manifestamente infondato ( la
sentenza non è priva di congrua motivazione sia per violazione dell’art. 591
lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen., perché le doglianze
sono del tutto prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento
impugnato. Le censure sono infatti formulate in modo apparente , tale da non
consentire l’individuazione ,per la carenza di specifica indicazione , dei punti
viziati della motivazione .Le valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a
precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione , si palesano, comunque,
immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così decisa in Roma, camera di consiglio del 7 ottobre 2014.
responsabilità del Casamonica.