Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30536 del 26/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30536 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDI GIUSEPPE N. IL 02/10/1970
avverso la sentenza n. 1002/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 31/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
el Dott.

Data Udienza: 26/06/2014

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. G. D’Angelo che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso,
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce mancata assunzione di prova decisiva,
atteso che il giudice di primo grado, dopo aver ammesso quale teste della difesa De Pascale
Giuseppe, non essendosi costui presentato, aveva revocato l’ordinanza ammissiva. Tale revoca
è avvenuta senza che le parti fossero ascoltate.
La corte d’appello, cui la doglianza è stata prospettata e alla quale è stata richiesta la
integrazione del contraddittorio con l’audizione del De Pascale, ha ritenuto di non accedere alla
richiesta, violando in tal modo il diritto di difesa. Invero il De Pascale era il precedente
proprietario dell’immobile e quindi avrebbe potuto rendere testimonianza significativa e
decisiva. Peraltro la rilevazione aerofotogrammetrica, sulla quale i giudici del merito hanno
fondato il loro convincimento, non poteva ritenersi prova risolutiva, in considerazione del fatto
che la strumentazione all’epoca disponibile non registrava piccole sporgenze, come di fatto si è
verificato nel caso di specie.
2.1. Con altra a censura, deduce violazione di legge processuale e manifesta illogicità
della motivazione, atteso che la corte territoriale, pur convenendo sul fatto che l’ordinanza di
revoca sia da considerare nulla perché del tutto immotivata e perché emessa senza che fossero
ascoltate le parti, si è tuttavia comportata allo stesso modo del primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza; la inammissibilità
dell’impugnazione rende non operativa la prescrizione del reato, che sarebbe maturata
successivamente alla sentenza di secondo grado.
2. Invero la natura decisiva della prova negata in primo e secondo grado non è stata
affatto logicamente dimostrata dalla difesa ricorrente. Come anticipato, nel ricorso si sostiene
che la aerofotogrammetria non era affidabile in quanto, all’epoca, gli strumenti ben potevano
non rilevare “piccole sporgenze”. Il fatto è che si legge in sentenza che il volume realizzato in
aderenza a quello preesistente era costituito da una stanza di grandezza quasi eguale a quella
in adesione alla quale fu realizzata, tanto che il manufatto, che originariamente aveva forma
quadrata, aveva poi assunto forma rettangolare. Definire una piccola sporgenza la
realizzazione di un volume quasi pari a quello preesistente costituisce una evidente
incongruenza. In realtà, entrambe le sentenze di merito vedono proprio nella prova „er
aerofotogrammetrica l’elemento decisivo per affermare la responsabilità dell’imputato. Ne
consegue che, quale che sia la correttezza delle motivazioni con le quali fu sostenuta la
decisione di revocare l’ammissione del teste De Pascale, resta il fatto che, non illogicamente, il
contributo di conoscenza che costui avrebbe potuto dare è stato giudicato non decisivo. La
eventuale nullità – dunque – della ordinanza predetta non si vede come avrebbe potuto incidere
sul processo decisionale dei giudici di merito.

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il geometra Lombardi
Giuseppe fu condannato alla pena di giustizia perché ritenuto colpevole del delitto di cui
all’articolo 483 cp, per avere falsamente attestato, nella relazione tecnica allegata a una
domanda di permesso di costruire presentata da Parisi Giuseppe, che l’immobile oggetto di
detta domanda era stato realizzato in epoca anteriore al 1967.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese
del grado e al versamento di somma a favore della cassa delle ammende, somma che si stima
equo determinare in € 1000.
PQM

1r

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di 1000 euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 26 giugno 2014.

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