Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30534 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30534 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
PICCIRILLO LUIGI N. IL 09/09/1984
avverso la sentenza n. 12027/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Ug
Udito il Procuratore Generale in perso Ra del Dott.
che ha concluso per
(Or-r
C.8X
j_N-■.C.)-{‘ e

Udito, per lapafte civile, l’Avv
vr
Udit iÀffensor Avv.

Data Udienza: 24/06/2014


RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 24-4-2013, la Corte d’Appello di Napoli, riformando quella del
Tribunale della stessa sede emessa il 27-4-2011, ha assolto Luigi PICCIRILLO dal reato di cui
all’art. 483 cod. pen. contestatogli perché, nella domanda di arruolamento come volontario
nell’esercito italiano, aveva falsamente attestato di non essere sottoposto a procedimenti
penali per reati non colposi.

processo in punto di consapevolezza della pendenza del procedimento, ritenuta incerta nella
decisione impugnata mentre dal certificato dei carichi pendenti in atti risultava che il 12-92005, quindi in epoca precedente alla dichiarazione, era stata richiesta la citazione a giudizio
per reati anche non colposi del Piccirillo, il quale nell’interrogatorio reso nel presente
procedimento aveva mostrato di averne contezza almeno come fatti storici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del PG è fondato.
2. Invero il dubbio espresso nella sentenza impugnata circa la consapevolezza del
Piccirillo, al momento della presentazione della dichiarazione, in ordine alla pendenza a
suo carico di un procedimento penale per reati anche non colposi, trascura
completamente di considerare da un lato il certificato dei carichi pendenti in atti (che
reca la data del 30-4-2008), richiamato nel gravame, attestante la risalente pendenza
di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 590 e 367 cod. peri, e 189 Codice
della Strada a carico del Piccirillo, per il quale era stata richiesta la citazione a giudizio il
12 settembre 2005 (quindi circa due anni prima della falsa dichiarazione), dall’altro che
nell’interrogatorio reso nel presente procedimento -acquisito su accordo delle parti-,
l’imputato mostrava, come pure evidenziato dal ricorrente, di essere a conoscenza di
quei fatti storici, avvenuti in occasione di un incidente stradale.
3. La sentenza merita quindi annullamento per riesame del profilo della sussistenza
dell’elemento psicologico del reato.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di
Appello di Napoli.
Roma, 24.6.2014

2. Ricorre il PG territoriale per manifesta illogicità della motivazione risultante da atti del

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