Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30532 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30532 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRANCHINA ANGELO N. IL 11/06/1949
avverso la sentenza n. 74/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
09/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/05/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Giuseppe Volpe, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Antonio Tito, il quale chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Tranchina Angelo propone ricorso per cassazione contro la sentenza
emessa dalla Tribunale di Palermo, in composizione monocratica e in grado di appello,
in data 9 maggio 2012 che, in parziale riforma della decisione adottata dal Giudice di
Pace di Palermo il 20 luglio 2011, ha assolto Tranchina Angelo dal reato di lesioni ai
danni di Longo Giovanna, ha dichiarato il medesimo imputato non punibile per il reato
di ingiuria di cui al capo D), confermando nel resto la sentenza di condanna per il reato
di lesioni ai danni di Tranchina Umberto, determinando la pena in euro 600 di multa e il
risarcimento del danno in euro 1500, da corrispondere in favore del fratello
dell’imputato, Tranchina Umberto.
2. Avverso tale decisione la difesa dell’imputato lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione riguardo alla valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese dalla
persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso il difensore di Tranchina Angelo lamenta violazione di legge
e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo al giudizio di
credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa del reato. In particolare, il
giudice di appello, dopo avere evidenziato la non neutralità delle dichiarazioni rese da
Tranchina Umberto, che in altro procedimento è imputato, mentre l’odierno ricorrente,
risulta persona offesa, tanto da pervenire sulla base di tali elementi alla assoluzione per
i capi a) e d), nella parte finale della decisione pone quelle stesse dichiarazioni a
fondamento della condanna per l’episodio di lesioni.
2. Il motivo appare fondato poiché nella motivazione della sentenza il Tribunale perviene
ad un affermazione di responsabilità dell’imputato, ma ritiene di dare maggiore credito
alla versione rappresentata dall’imputato Tranchina Angelo, rispetto a quella fornita
dalla p.o. Tranchina Umberto e ciò per una serie di ragioni. In primo luogo perché
Tranchina Angelo ha denunziato i fatti il giorno dell’evento, in secondo luogo poiché è
l’unico che ha rilasciato dichiarazioni autoaccusatorie, in terzo luogo poiché la versione
fornita da Tranchina Umberto risulta meno logica, non spiegando per quale motivo
sarebbe stato colpito dal fratello che pure aveva raccolto l’invito dell’antagonista. Il
Tribunale conclude ritenendo che probabilmente era stato Tranchina Umberto a
provocare la lite.
3. Conseguentemente appare contraddittoria la conclusione alla quale perviene il Tribunale
per la conferma delle lesioni di tipo contusivo oggetto del capo B). Ricorre, infatti, il

t

vizio di intrinseca contraddittorietà della motivazione poiché, allorquando lo spettro
congetturale nella valutazione del materiale probatorio sia ridotto ad alternative
destinate a condurre ad esiti differenti, ritenerle entrambe ugualmente possibili si
risolve in una motivazione perplessa o contraddittoria. Dunque, esulando dai compiti di
questa Suprema Corte l’interpretazione e la valutazione delle prove acquisite, s’impone
l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo
esame.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame
Così deciso in Roma il 27/05/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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