Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30531 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30531 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
DE LUCIA ANELLINA N. IL 11/07/1948
avverso la sentenza n. 90/2010 GIUDICE DI PACE di ARIENZO, del
17/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 27/05/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Giuseppe Volpe, ha concluso chiedendo
l’annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli propone ricorso per
cassazione contro la sentenza emessa il 17 aprile 2013 dal Giudice di Pace di Arienzo di

responsabile dei reati previsti dagli articoli 612 e 582 del codice penale, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il Giudice di Pace ha affermato la
responsabilità dell’imputata poiché la stessa, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, aveva minacciato di un danno ingiusto D’Alise Fernando e, in due
distinte occasioni, gli aveva provocato lesioni.
2. Il ricorrente lamenta violazione di legge poiché il Giudice di Pace, nel determinare la
pena da irrogare, dopo aver preso in considerazione quale pena base quella di euro
600, ometteva di qualificare espressamente i fatti come avvinti dal vincolo della
continuazione e non operava l’aumento di pena previsto dal capoverso dell’articolo 81
del codice penale, limitandosi alla riduzione della pena per la concessione delle
circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata merita censura. Dall’esame della decisione impugnata emerge
che il primo giudice ha ritenuto pienamente provata la responsabilità penale
dell’imputata relativamente ai fatti oggetto della denunzia dell’il febbraio 2008 relativa
agli episodi di minaccia e lesioni. I fatti si riferiscono alla minaccia di danno ingiusto e al
primo episodio di lesioni, riferito proprio alla data dell’Il febbraio 2008.
Conseguentemente, il giudicante ha omesso di applicare l’aumento per la
continuazione, limitandosi a determinare in euro 600 la pena base, ulteriormente
ridotta di un terzo in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche. La
decisione va annullata sul punto per la corretta definizione del profilo sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al Giudice di Pace
di Arienzo, per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma il 27/05/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

condanna di De Lucia Anellina alla pena di euro 400 di multa, perché ritenuta

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