Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30528 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30528 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PORROVECCHIO SALVATORE N. IL 10/10/1979
avverso la sentenza n. 3842/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
30/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso perA ‘—k_k_,D-3 • •° CIL
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per la parte civile.2.4sy)
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Data Udienza: 21/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Salvatore PORROVECCHIO è stato ritenuto responsabile, con sentenza della Corte d’Appello
di Genova del 30-4-2013, in parziale riforma di quella del tribunale della stessa città in data
29-9-2010, del reato di furto aggravato e della contravvenzione di cui all’art. 187 commi 7 e 8
d.l.vo. 285/1992.
2. Con l’unico motivo del ricorso personale deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 28

il medesimo fatto dinanzi ad altra sede giudiziaria ulteriore procedimento in cui è stata emessa
sentenza di secondo grado non ancora irrevocabile al momento della presentazione del ricorso.
3. La richiesta è quindi di annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. La corte territoriale, a fronte della questione già proposta e ora reiterata con il
gravame, non ha mancato di esaminare le ricadute nel caso di specie della pronuncia
delle sezioni unite di questa corte evocata dal ricorrente (secondo la quale non può
essere nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i
quali un processo già sia pendente -anche se in fase o grado diversi- nella stessa sede
giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.), concludendo che, essendo
pendente ad Alessandria (ora a Torino) l’altro procedimento a carico del Porrovecchio,
non ricorrevano i presupposti della preclusione determinata dalla consumazione del
potere già esercitato dal P.M., che si riferisce a situazioni di litispendenza relative a
procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616
cod. proc. pen., determinandosi in C 1000, in ragione della natura della doglianza, la
somma di spettanza della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 21.5.2014

e 649 cod. proc. pen. (secondo l’interpretazione di Sez. U, 34655/2005) essendo pendente per

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