Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30527 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30527 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMENNOU BRAHIM N. IL 01/01/1971
avverso la sentenza n. 3484/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e5. it A 22,0″Tr1i
che ha concluso per -&

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Brahim AMENNOU ricorre tramite il difensore avverso la sentenza 3-7-2012 della Corte
di Appello di Palermo che, confermando quella del Tribunale di Trapani in data 22-62009, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 474 cod. pen. per aver
detenuto per la vendita sei scope rotanti con marchio contraffatto.
2. Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione della norma incriminatrice per

sequestro, come risulta dalla sentenza di primo grado, non erano indicati né il
fabbricante, né l’importatore, né il distributore, mentre sulla scatole era presente la
scritta Swivel Sweeper’ che significa appunto scope rotanti.
3. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 474 e 1 cod. pen. in quanto la
sussistenza del reato è stata ritenuta sulla base della metodologia di
commercializzazione del prodotto (quello originale era venduto solo dalla Punto Shop
tramite televisione) in tal modo estendendo indebitamente l’area di punibilità dell’art.
474 cod. pen. facendovi rientrare condotte che la norma non sanziona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo reitera infondatamente la questione, già prospettata con l’atto di
appello, dell’insussistenza della contraffazione o alterazione del marchio per il fatto che
sulle scope in sequestro non sarebbero indicati né il fabbricante, né l’importatore, né il
distributore, mentre la scritta ‘Swivel Sweeper’ presente sulle scatole che le
contenevano non sarebbe un marchio stando semplicemente a significare ‘scope
rotanti’.
2. Orbene va osservato che, mentre la mancata indicazione del fabbricante,
dell’importatore e del distributore non escluderebbe di per sé la presenza di un marchio,
risulta dalla sentenza di primo grado -la cui motivazione integra quella della decisione
di secondo grado in caso di c.d. doppia conforme- che sulle scope figurava la dicitura
‘Swivel Sweeper’ che rappresenta il marchio utilizzato dalla società canadese Thane
Direct Company per commercializzare in Italia le scope originali tramite Punto Shop il
quale si avvale allo scopo esclusivamente del mezzo televisivo.
3. Del pari infondato il secondo motivo.
4.

Non coglie nel segno l’assunto per il quale la sussistenza del reato sarebbe stata
ritenuta sulla base della metodologia di commercializzazione del prodotto, in tal modo
ampliando indebitamente l’area di punibilità dell’art. 474 cod. pen..

5. Il richiamo alla vendita in Italia dei prodotti originali solo attraverso il mezzo televisivo
tramite Punto Shop, è infatti funzionale esclusivamente alla conferma della

2

insussistenza della contraffazione o alterazione del marchio in quanto sulle scope in

contraffazione del marchio del prodotto commercializzato da Amennou che, date le
modalità di vendita diverse, non poteva essere originale.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’impugnante alle spese del procedimento.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 21.5.2014

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