Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30526 del 21/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30526 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAGAZZO PIETRO N. IL 20/02/1968
avverso la sentenza n. 516/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
18/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona
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che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/05/2014

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RITENUTO IN FATTO

1. Pietro Ragazzo ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello
di Bologna in data 18-4-2012, che, parzialmente riformando quella del Tribunale di Modena del
16-9-2010 emessa ad esito di giudizio abbreviato, lo aveva ritenuto responsabile, in concorso
con un terzo, di due furti, uno dei quali pluriaggravato, di generi alimentari in due
supermercati.

sub a), benché, prima del superamento delle casse, l’azione dell’imputato e del correo fosse
stata controllata da un’addetta alla sorveglianza e per essere state ritenute sussistenti le
aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza nonostante il passaggio dei prodotti dal
carrello ad una borsa fosse avvenuto sotto gli occhi di una dipendente del supermercato.
1.2 Con il secondo sono dedotti i vizi sub b) e d) per mancata sottoposizione del Ragazzo a
perizia psichiatrica benché con i motivi aggiunti fosse stata depositata consulenza neurologica
attestante grave stato depressivo.
1.3 Con il terzo si eccepisce nullità delle sentenze di primo e secondo grado per mancata
applicazione della disciplina della continuazione.
1.4 Con il quarto erronea applicazione dell’art. 99, comma quarto, cod. pen. per mancata
esclusione della recidiva.
1.5 Con il quinto motivo di doglianza si lamentava infine, in relazione all’auspicato
accoglimento del quarto, il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e si
chiedevano la sospensione condizionale della pena o la sostituzione della pena detentiva in
quella corrispondente pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel complesso da disattendere.
2. La questioni prospettate con la prima doglianza sono l’una infondata l’altra
inammissibile.
3. Quella, relativa al reato sub A), della configurabilità del tentativo di furto in
supermercato in luogo del furto consumato, non rileva, a ben vedere, nella fattispecie in
esame.
4.

La sentenza impugnata ha infatti evidenziato, come da ricostruzione effettuata nella
decisione di primo grado (secondo la quale la dipendente CONAD Lucia Bertani, dopo
aver notato un uomo più anziano prelevare merce dagli espositori e poi avvicinarsi
all’imputato intento a guardare dentro una borsa, aveva informato la responsabile del
supermercato la quale aveva accertato che i due avevano oltrepassato le casse
occultando nella borsa merce sottratta al pagamento), che i movimenti dell’imputato -e
del correo- all’interno del supermercato non erano stati oggetto di costante

2

1.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge per essere stato ritenuto consumato il reato

monitoraggio ad opera del personale di sorveglianza, avendo la Bertani avuto soltanto il
sospetto che la merce prelevata da uno potesse finire nella borsa dell’altro, il che aveva
fatto scattare il controllo dopo il superamento delle casse.
5. Nel caso esaminato, quindi, non ricorre la situazione, invocata dal ricorrente per
sostenere la ricorrenza del tentativo, dell’ininterrotta vigilanza sulle azioni di chi
sottragga merce in un supermercato, che ha dato luogo a contrasto giurisprudenziale.
6. L’altro profilo di doglianza del primo motivo è invece inammissibile in quanto la

era stata motivo di appello quanto al furto sub A), mentre la corte territoriale le ha
escluse da quello di cui al capo B) rilevando che non erano contestate.
7. Il secondo motivo reitera, senza l’aggiunta di elementi di novità, la questione della
mancata sottoposizione del Ragazzo a perizia psichiatrica benché con i motivi aggiunti
fosse stata depositata consulenza neurologica attestante grave stato depressivo. La
corte territoriale non ha trascurato tale risultanza, correttamente rilevando che la
consulenza, redatta da un neurologo e non da uno psichiatra, dimostrava una riduzione
delle capacità lavorative dell’imputato in presenza di una componente depressiva (non
sindrome depressiva) ininfluente sulla sua capacità di intendere e volere.
8. Il gravame risulta poi carente di interesse quanto alla deduzione, di cui al terzo motivo,
della nullità delle sentenze di merito per mancata applicazione della disciplina della
continuazione, sol che si consideri che per il reato sub B) non era stata inflitta in primo
grado alcuna pena, come rilevato anche nella decisione impugnata la quale ha ritenuto
di non poter correggere l’omissione per il divieto di reformatio in peius (mentre non ha
mancato di operare la diminuzione per il rito abbreviato, dimenticata dal tribunale).
9. Non sussiste l’erronea applicazione dell’art. 99, comma quarto, cod. pen., lamentata
con il quarto motivo, risultando adeguatamente motivato il riconoscimento della
recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale mediante il rilievo che i reati in esame
esprimevano una più spiccata pericolosità in considerazione nelle precedenti, numerose
condanne definitive per furto e ricettazione.
10.11 quinto motivo è assorbito dal mancato accoglimento del quarto quanto alla censura
che investe il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti;
inammissibile quanto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella
corrispondente pecuniaria, aspecifica e per di più non formulata con l’appello;
inammissibile anche quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena, pure
aspecifica perché non accompagnata dagli elementi di fatto e di diritto a sostegno e
comunque già motivatamente rigettata dalla corte territoriale in considerazione dei
precedenti penali ostativi.
11. AI rigetto del ricorso segue la condanna dell’impugnante alle spese del procedimento.

P. Q. M.
3

questione della ricorrenza delle aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza non

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 21.5.2014

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