Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30521 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30521 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VECCHI ANGELA N. IL 09/11/1937
nei confronti di:
COSENZA PAOLO N. IL 25/10/1953
avverso la sentenza n. 3/2012 TRIBUNALE di PARMA, del
06/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 09/05/2014

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Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. trancucp_Salzan ha
concluso chiedendo
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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del giudice di pace di Fidenza, in data 27 settembre 2011,

in danno di Vecchi Angela, oltre al risarcimento del danno liquidato in C 500.
2. Il Tribunale di Parma, in riforma di tale decisione, previa escussione del teste
di difesa Ponzi Paolo, assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste,
giudicando inattendibile la deposizione del teste di accusa Marittimo, in
considerazione delle contraddizioni nelle quali egli era caduto e dell’insussistenza
sotto il profilo oggettivo del delitto di lesioni, avendo la persona offesa riportato
esclusivamente uno stato d’ansia.
3. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione la parte civile, con atto
sottoscritto dal difensore, avv. Fabrizio Poggi Longostrevi, deducendo vizio di
motivazione in relazione alla esclusione della responsabilità dell’imputato.
In particolare si contesta l’utilizzo della deposizione del Ponzi, poiché dal
racconto di questi e dal confronto con le dichiarazioni dell’imputato emergeva
che il teste era già andato via quando è stato commesso il reato; in definitiva,
allora, se ne deduce il travisamento.
La ricorrente ricostruisce tutta la sequenza degli eventi, distinguendo due fasi:
una prima, alla quale avrebbe assistito il Ponzi, nella quale ella ha invitato alcune
persone, tra le quali l’imputato, ad allontanarsi dai tavoli della pizzeria da lei
gestita, poiché causavano intralcio; una seconda fase, alla quale i signori Ponzi e
Negra non potevano aver assistito, allorchè l’imputato ha commesso i reati a lui
contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia.
1.1 La rinuncia all’impugnazione è invero una dichiarazione abdicativa,
irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere
formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione
stessa (Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano Caceres, Rv. 255671).
È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata
nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire

2

Cosenza Paolo era condannato per i reati di lesioni volontarie, ingiuria e minaccia

la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli
organi competenti.
1.2 Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la
dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente
dalla parte civile e dal difensore, con specifica indicazione del procedimento cui
ineriva ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte (ove è
pervenuto in data 5 maggio 2014). Ne consegue che si impone la declaratoria di

pen., comma 1, lett. d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al
versamento della somma di €500,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2014
Il consigliere estensore

inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi degli artt. 589 e 591 cod. proc.

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