Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30520 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30520 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
NAPOLI
nei confronti di:
MARINO DONATO N. IL 12/07/1962
LILLO ANNUNZIATA N. IL 09/07/1969
avverso la sentenza n. 36/2009 GIUDICE DI PACE di MARCIANISE,
del 13/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 09/05/2014

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Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. fftncesco

ha

concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre contro la

giudice ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Marino Donato e Lillo
Annunziata, per essere i reati ascritti di lesioni, ingiuria e minaccia estinti per
intervenuta remissione tacita di querela.
2. Lamenta il Procuratore Generale erronea applicazione dell’articolo 152 del
codice penale, nella parte in cui contempla la possibilità di una remissione tacita
di querela.
3. In particolare il Giudice di pace avrebbe errato, ritenendo che configuri
un’ipotesi di remissione tacita di querela la mancata comparizione della parte
lesa all’udienza dibattimentale, in caso di previo avvertimento in merito alle
conseguenze di tale condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; le Sezioni Unite penali di questa Corte, con sentenza n.
46088 del 30/10/2008 (dep. 15/12/2008, Viele, Rv. 241357), risolvendo un
contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che al di fuori dell’ipotesi
espressamente disciplinata dagli articoli 21, 28 e 30 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, non è possibile configurare una ipotesi di remissione tacita
della querela, in caso di omessa comparizione all’udienza del querelante,
nonostante l’avvertimento che siffatto comportamento sarà interpretato come
volontà di remissione.
2. Com’è noto, infatti, l’art. 152, comma 2, cod. pen., dopo aver premesso che
“la remissione è processuale o extraprocessuale”, dispone che “la remissione
extraprocessuale è espressa o tacita” e che “vi è remissione tacita quando il
querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella
querela”. È, quindi, evidente che deve trattarsi di “fatti”, cioè di comportamenti
che rilevano nel mondo esterno, che, come opportunamente precisa la sentenza
delle S.U. innanzi richiamata, “non rimangano confinati nel limbo di eventuali
stati d’animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati”.
2

sentenza del giudice di pace di Marcianise del 13 marzo 2013, con la quale il

3. Può poi aggiungersi che la natura extraprocessuale della remissione implica
che essa non può consistere in atti o comportamenti “nel procedimento” di cui
trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati all’esterno di tale procedimento.
4,. Il richiamato orientamento delle Sezioni Unite è fatto proprio anche dalle
Sezioni semplici, che lo hanno più volte richiamato (si veda, tra le molte
pubblicate, Sez. 6, n. 11142 del 25/02/2010, Lombardi, Rv. 247014; Sez. 4, n.

rileva il principio di ragionevole durata del processo, il quale non può tradursi
nelle previsione di oneri processuali, a carico delle parti, non ancorati a
specifiche disposizioni di legge.
5. Nel caso che occupa, gli imputati sono stati tratti a giudizio con decreto di
citazione emesso dal P.M., sicché si è fuori del campo di applicazione dell’istituto
della rimessione disciplinato dall’art. 28, co. 3 d.lgs. n. 274/2000.
6. La sentenza impugnata, che non ha tenuto in nessun conto il precedente
specifico delle Sezioni unite, deve pertanto essere annullata, con rinvio per il
giudizio al giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, attesa la soppressione
dell’ufficio di Marcianise, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 7 marzo 2014 e dell’art. 1
del decreto legislativo 156 del 2012.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Santa Maria Capua
Vetere per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2014
Il consigliere estensore

esidente

18187 del 28/03/2013, De Luca, Rv. 255231), precisando che in proposito non

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