Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30516 del 09/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30516 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TORNAGHI ADRIANO N. IL 01/11/1980
TORNAGHI STEFANO N. IL 25/01/1982
SURIANO DANIELE N. IL 23/10/1983
avverso la sentenza n. 7406/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 09/05/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza resa in data 14 luglio 2011, confermata dalla Corte d’appello

Tornaghi Stefano e Tornaghi Adriano alla pena di giustizia per il delitto di lesioni
personali volontarie lievi in danno di Grippa Ettore, esclusa l’aggravante di cui
all’articolo 583, comma 1, cod. pen. e riconosciute le attenuanti generiche.
Gli imputati sono stati invece assolti dall’accusa di minaccia, perché il fatto non
sussiste e da quella di ingiuria, in presenza della esimente prevista dall’articolo
599, comma 1, cod. pen..
1.1 In particolare, secondo la ricostruzione del Tribunale, i primi due imputati
ebbero un diverbio con la persona offesa all’interno del locale da questi gestito,
per il quale furono accompagnati all’esterno dai buttafuori. Il diverbio continuò
all’esterno del locale, anche con il terzo imputato; ne seguì un’aggressione fisica
con calci e pugni, che vide come principale protagonista Tornaghi Adriano.
1.2 L’affermazione di responsabilità è fondata sulle dichiarazioni della persona
offesa, dei due buttafuori (Tamberou e D’Avola) e di un amico del Grippa,
l’agente di polizia Zilli, il quale, uscito dal locale quando l’aggressione era già in
corso, vide Tornaghi Adriano colpire la persona offesa agli altri due imputati
incitarlo; il Tribunale ha altresì valorizzato la documentazione medica in atti.
Il giudice di primo grado ha ritenuto invece inattendibili i testimoni della difesa
Denti e De Simone, a causa delle contraddizioni nelle quali sono incorsi, anche a
seguito dell’ammonimento sul significato di quanto dicevano.
2. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i tre imputati;
Suriano Daniele, con atto sottoscritto personalmente, deduce tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606, lettera E, cod. proc.
pen., per omessa motivazione in ordine alla condotta dell’imputato, limitatosi ad
una mera presenza sul luogo dei fatti.
2.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606,
lettera E, cod. proc. pen., sotto il profilo della contraddittorietà, poiché l’imputato
è stato assolto dall’accusa di minaccia, in mancanza di prove, ma è stato ritenuto
responsabile del delitto di lesioni a titolo di concorso, per aver incitato l’esecutore
materiale, Tornaghi Adriano, sulla base della medesima frase della quale difetta
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di Milano il 12 luglio 2012, il Tribunale di Milano condannava Suriano Daniele,

la prova.
2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 606, lettera B, cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen., avendo il
giudice affermato l’esistenza di un contributo agevolatore della condotta di
Tornaghi Adriano smentito dall’istruttoria dibattimentale, poiché al momento
della commissione del fatto egli era trattenuto dai buttafuori e stava chiamando i

contatto fisico con Grippa e la stessa vittima afferma di essere stato colpito
anche da lui sulla base di una mera deduzione soggettiva e non per esserne
certo.
3. Tornaghi Stefano ha proposto ricorso, con atto sottoscritto dal difensore, avv.
Paolo Strada, deduce due motivi.
3.1 Con il primo motivo si deduce inosservanza erronea applicazione dell’articolo
110 cod. pen., in relazione all’articolo 582 cod. pen., poiché, pur escludendo un
contributo materiale del ricorrente nella realizzazione dell’evento giuridico,
affermato la sussistenza del concorso morale per istigazione o agevolazione,
semplicemente in considerazione della sua presenza ai fatti e per il diverbio
avuto precedentemente con la persona offesa.
3.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione della decisione di
appello, per non aver tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi della difesa
Denti e De Simone ed aver trascurato le doglianze prospettate nell’atto di
appello, in relazione alla deposizione del teste Zilli.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale si ha
mancanza di motivazione non soltanto quando vi sia un difetto grafico della
stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione
della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza, in relazione a
specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi di appello e dotate del
requisito della decisività; nè può ritenersi precluso al giudice di legittimità, ai
sensi della disposizione suddetta, l’esame dei motivi di appello al fine di
accertare la congruità e la completezza dell’apparato argomentativo adottato dal
giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione
impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di cassazione la
disamina della specificità o meno delle censure formulate con l’atto di appello,
quale necessario presupposto dell’ammissibilità del ricorso proposto davanti alla
stessa Corte.
4. Tornaghi Adriano ha proposto ricorso, con atto sottoscritto dal difensore, avv.
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carabinieri; inoltre il teste Zilli lo scagiona, escludendo che egli abbia avuto un

Paolo Strada, deduce due motivi.
4.1 Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione
dell’articolo 582 cod. pen., poiché l’imputato intervenne una lite già in corso,
provocata dalla presunta persona offesa, al solo scopo di difendere il fratello;
inoltre il Grippa si provocò le lesioni a seguito di una caduta involontaria;
pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere la sussistenza del reato,

4.2 II secondo motivo ripropone le argomentazioni contenute nel secondo motivo
del ricorso di Tornaghi Stefano e pertanto a quello ci si può richiamare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Suriano Daniele e Tornaghi Adriano censurano la sentenza (il primo per vizio
motivazionale e violazione di legge, rispettivamente con il primo ed il terzo
motivo ed il secondo con entrambi i motivi) assumendo di essere stati solamente
presenti ai fatti e di non aver partecipato alla colluttazione, intervenuta solo tra il
Grippa ed il Tornaghi Stefano (Tornaghi Adriano afferma di essere intervenuto
solo per difendere il fratello).
Le censure sono manifestamente infondate, perchè entrambe le decisioni (le cui
motivazione formano un unico complesso corpo argomentativo, poichè entrambe
concordano nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni; Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez.
2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181; Sez. 3, n. 44418 del
16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) affermano la responsabilità dei due
imputati in via diretta e non solamente a titolo di concorso morale. La sentenza
del Tribunale, infatti, ricostruisce dettagliatamente le deposizioni di tutti i
testimoni e, valorizzando quelle di Zilli, Crippa e Tamberou, come maggiormente
credibili, attribuisce l’aggressione con calci e pugni a tutti e tre gli imputati
(pagina 7), ipotizzando il concorso morale solo come motivazione alternativa,
per il caso in cui “si volesse considerare come pienamente provata soltanto una
singola condotta lesiva – ossia quella ben ricordata e riferita da Zilli – attribuibile
ad un solo soggetto (Tornaghi A.)”.
La sentenza di appello, sia pure in modo estremamente sintetico, aderisce alla
prima ipotesi, escludendo la seconda, laddove afferma che le condotte
aggressive sono state poste in essere da tutti gli imputati e che la testimonianza
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per difetto dell’elemento soggettivo.

di Zilli, che ha riferito sulla specifica condotti da Tornaghi Adriano, non esclude
fasi anteriori attive dei coimputati.
3. Con riferimento alle censure residue proposte dai due imputati, il secondo
motivo proposto da Suriano Daniele segue la sorte dei precedenti, perché la
responsabilità dell’imputato non è stata affermata solo sul piano del concorso
morale; la circostanza addotta dall’imputato, in ogni caso, appare palesemente

merito si fa riferimento alla minaccia contestata al capo B (con la frase “ricorda
che c’è un colpo anche per te … poom”) per affermare la sussistenza del delitto
di lesioni.
4.

La doglianza riguardante l’omessa considerazione del motivo di appello

riguardante la deposizioni dei testi Denti e De Simone, proposta da Tornaghi
Stefano (secondo motivo) è inammissibile per genericità, poiché il ricorrente si
limita a richiamare degli elementi di criticità indicati nell’appello, omettendo la
necessaria “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono ogni richiesta”,

imposta dall’art. 581, comma 1, lettera C,

richiesta a pena di inammissibilità per ogni impugnazione dall’art. 591, lettera C,
cod. proc. pen..
4.1 II vizio di mancanza motivazione, che secondo questa Corte si ha non
solamente in caso di mancanza grafica della stessa, ma anche quando le
argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo
convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze
formulate dall’interessato con i motivi di appello, dotate del requisito della
decisività, implica l’onere del ricorrente di precisare tali doglianze, al fine di
consentire al Giudice di legittimità, anche attraverso l’esame dei motivi di
appello, di accertare la congruità e la completezza dell’apparato argomentativo
adottato dal Giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla
decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di
Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l’atto
di appello, quale necessario presupposto dell’ammissibilità del ricorso proposto
davanti alla stessa Corte (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763).
5. Il ricorso di Tornaghi Adriano è inammissibile.
5.1 il primo motivo è infatti basato soltanto su elementi e valutazioni di puro
fatto, la cui verifica richiederebbe un diretto esame degli atti, precluso al giudice
di legittimità, in quanto da esso non potrebbe comunque derivare, stando alla
stessa prospettazione difensiva, il totale scardinamelo dell’apparato

destituita di fondamento, poiché in nessun passaggio delle due decisioni di

motivazionale da cui è sostenuta, sul punto in discorso, l’impugnata sentenza
(fra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099), ma
potrebbe soltanto derivare lo spunto per una complessiva (ed inammissibile)
rivalutazione del giudizio motivatamente espresso dalla Corte territoriale.
5.2 II secondo motivo è inammissibile per genericità, per le ragioni già indicate al
punto n. 4, in relazione al secondo motivo proposto da Tornaghi Stefano.

declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno
2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si
ritiene equo e congruo determinare in C 1.000 per ciascuno.
6.1 La rilevata inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione,
sollecitata dal Procuratore Generale, poiché verificatasi in epoca successiva alla
pronuncia di appello del 12 luglio 2012 (i fatti sono del 17.9.2005, per cui essa è
compiuta il 17 marzo 2013).
P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2014
Il consigliere estensore

6. In conclusione i ricorsi degli imputati vanno dichiarati inammissibili. Alla

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