Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30515 del 09/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 30515 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
APELLE VINCENZO N. IL 26/06/1978
avverso la sentenza n. 3006/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 09/05/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

confermata dalla Corte d’appello di Palermo in data 4 marzo 2013, Apelle
Vincenzo era condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni
personali volontarie, dalle quale derivava una malattia giudicata guaribile in
30 giorni in danno di Pizzo Giuseppe Giovanni.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, con atto del difensore, avv.
Paolo Paladino, deducendo violazione dell’articolo 606, lettera E, cod. proc.
pen., con riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni
della persona offesa, costituita parte civile, in presenza di affermazioni
contrarie del teste Martinico, appuntato dei Carabinieri, nonchè dei testi
Apelle Antonino, Leone Maria e D’Aguanno Valentina, completamente
ignorati dal giudice di seconde cure. Il ricorrente giudica la motivazione
meramente apparente,

sia con

riferimento all’affermazione di

responsabilità, sia con riferimento alla determinazione della pena, poiché
elusiva delle doglianze proposte con l’atto d’appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte
quello secondo cui non può formare oggetto di ricorso l’indagine
sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità
della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie,
appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
250362); infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova
è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi
compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla
prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri,
ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non

2

1. Con la sentenza del 22 febbraio 2012 del Tribunale di Marsala,

sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche si sottrae al controllo di
legittimità della Corte Suprema.
1.2 La Corte territoriale ha confermato la valutazione di attendibilità delle
dichiarazioni della persona offesa, alla quali, occorre ricordare, non si
applicano le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.,

dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica
rigorosa, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461
del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214); tali dichiarazioni sono state
giudicate dettagliate e ricche di particolari, nonché confermate da due testi
oculari e puntualmente riscontrate nei referti medici in atti. Anche il teste
Martinico, intervenuto successivamente su chiamata della persona offesa,
ha potuto riscontrare che il Pizzo lamentava dolore alla mano, oggetto delle
lesioni. Le deposizioni dei testi Apelle Antonino, Leone Maria e D’Aguanno
Valentina (genitori e moglie dell’imputato) sono state prese in esame dalla
motivazione della sentenza di primo grado e giudicate non decisive.
1.3 Con riferimento, infine, all’omesso esame delle doglianze formulate con
l’atto d’appello in ordine alla pena edittale (peraltro contenuta in due mesi
di reclusione), la censura è assolutamente generica, per cui va ritenuta
inammissibile: il vizio di mancanza motivazione, che secondo questa Corte
si ha non solamente in caso di mancanza grafica della stessa, ma anche
quando le argomentazioni siano prive di completezza in relazione a
specifiche doglianze formulate dall’interessato con i motivi di appello e
dotate del requisito della decisività, implica l’onere del ricorrente di
precisare tali doglianze, al fine di consentire al Giudice di legittimità, anche
attraverso l’esame dei motivi di appello, di accertare la congruità e la
completezza dell’apparato argomentativo adottato dal Giudice di secondo
grado, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione
la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l’atto di
appello, quale necessario presupposto dell’ammissibilità del ricorso
proposto davanti alla stessa Corte (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009,
Greco, Rv. 244763).
2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenze

3

potendo essere legittimamente poste da sole a fondamento

di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2014
Il consigliere estensore

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA