Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30514 del 06/05/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30514 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO

Data Udienza: 06/05/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Vella Antonio Rosario, nato a Gela 1’11/10/1973
quale parte civile nel procedimento nei confronti di
2. Ferrara Nunzio, nato a Gela il 19/07/1973
3. Lauria Dario, nato a Gela il 17/06/1973

avverso la sentenza del 30/11/2012 del Tribunale di Gela

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

1

generale

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di
pace di Gela del 17/02/2012, con la quale Nunzio Ferrara e Dario Lauria erano
assolti per insussistenza del fatto dalle imputazioni dei reati di cui agli artt. 594 e
581 cod. pen., contestati come commessi il 18/07/2004 in Gela in danno di
Antonio Rosario Vella, genero del Ferrara e cognato del Lauria.
La parte civile ricorre sulla decisione assolutoria e deduce contraddittorietà

inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in base alla circostanza per
la quale il verbalizzante Messina non aveva notato nell’immediatezza del fatto
che il Vella presentasse lesioni o lamentasse dolore, e dall’altra si dava atto
dell’attestazione delle lesioni nella copia di un certificato del medico curante del
Vella.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Le censure del ricorrente sono generiche e non attinenti all’integrale
contenuto della motivazione della sentenza impugnata, nel momento in cui il
Tribunale non si limitava a rilevare la mancata constatazione di segni visibili sulla
persona offesa da parte del teste Messina, ma osservava altresì che la teste
Ferrara aveva riferito come il Vella avesse colpito con un bastone il Ferrara ed
Lauria e fosse poi caduto lungo una scala dopo aver perso l’equilibrio
maneggiando lo strumento contundente, e che tali dichiarazioni erano riscontrate
dalle lesioni accertate sulle persone degli imputati e dall’aver il Ferrara mostrato
al Messina il bastone utilizzato dal Vella. Contesto argonnentativo, questo, che
appalesa la manifesta insussistenza della contraddittorietà denunciata dal
ricorrente, laddove l’ecchimosi alla regione sottorbitale e l’escoriazione al naso,
constatate del certificato medico prodotto in copia dalla persona offesa, erano
ricondotte, a fronte della ricostruzione dei fatti desunta dalle plurime risultanze
appena indicate, all’accidentale caduta del Vella descritta nella stessa.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C.1.000.

2

della motivazione laddove da una parte vi si confermava il giudizio di

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 06/05/2014

Il Presidente

Il Consigliere_gstensore

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