Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30513 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30513 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL VECCHIO GIOVANNI N. IL 14/03/1957
DEL VECCHIO VINCENZO N. IL 08/02/1928
avverso la sentenza n. 1/2012 TRIBUNALE di LAGONEGRO, del
27/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 29/04/2014

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Mario Fraticelli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per quanto riguarda il reato di ingiuria, riconosciuta la provocazione;
conferma nel resto.
– Udito, per la parte civile Grisolia Giuseppe, l’avv. Rosanna Lania, che ha chiesto
la conferma della sentenza impugnata.

1. Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza del 27/6/2012, ha confermato quella
emessa dal locale Giudice di Pace, che aveva ritenuto Del Vecchio Giovanni
responsabile di minaccia e ingiuria e Del vecchio Vincenzo di solo ingiuria nei
confronti di Grisolia Giuseppe e li aveva condannati a pena ritenuta di giustizia,
oltre al risarcimento dei danni patiti da quest’ultimo.
Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona offesa,
giudicate coerenti e credibili, nonché dei testi Pierro e Iannibelli.

2.

Hanno presentato ricorso per Cassazione, personalmente, entrambi gli

imputati, avvalendosi di sette motivi articolati in più doglianze.
21. Col primo si dolgono del fatto che non sia stata tenuta in considerazione la
memoria depositata all’udienza del 21/1/2009 e che la stessa non sia più stata
rinvenuta nel fascicolo della procedura.
2.2. Col secondo si dolgono del fatto che non sia stata presa in considerazione, e
valutata, la memoria depositata in data 20/4/2012 dinanzi al giudice d’appello e
che non sia stata data risposta alle richieste formulate con la memoria suddetta.
Col medesimo motivo si dolgono del fatto che non siano state prese in
considerazione le memorie depositate il 9/8/2007 e il 30/5/2005 nella cancelleria
del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro e che il Tribunale abbia
disatteso sia le memorie suddette che le istanze in esse contenute. Lamentano,
infine, che il Tribunale abbia disatteso “l’eccezione di nullità degli atti delle
indagini preliminari” sollevata con memoria del 20/4/2012, proprio perché non
erano state prese in considerazione le memorie sopra specificate.
2.3. Col terzo lamentano che nei verbali di udienza del 15/5/2012 e del
27/6/2012 non sia “documentata l’allegazione agli atti di causa della memoriaistanza ex art. 121 c.p.p. dagli imputati depositata in data 20/4/2012 nella
cancelleria”.
2.4. Col quarto censurano il provvedimento impugnato per “l’omessa
applicazione dell’esimente della provocazione di cui all’art. 599, comma 2, c.p.p.
in ordine al reato di cui all’art. 594 c.p.”, di cui, a loro giudizio, sussistono i
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RITENUTO IN FATTO

presupposti (il Grisolia, deducono, aveva invaso la strada ed il terreno di loro
proprietà). Evidenziano che alla data del 30/11/2004 (la data dei fatti per cui è
processo) non era ancora in corso il giudizio possessorio relativo alla strada
contesa e che, irragionevolmente, i giudici di merito hanno parlato di
controversia civile pendente tra le parti.
5. Col quinto lamentano la mancata applicazione dell’esimente della reciprocità
delle offese, di cui vi sarebbe prova nelle dichiarazioni dei testi Franco e
Mastroianni, inopinatamente trascurati dal giudicante (indicano il verbale di

6. Col sesto contestano il carattere offensivo dell’espressione loro imputata
(“ladro di terreni”) e ritornano alla scriminante della provocazione, sul rilievo,
questa volta, che la persona offesa aveva comunque abusato del suo preteso
diritto di passaggio, lasciando in sosta per diverse ore la sua autovettura sulla
strada indiscutibilmente di loro proprietà, ed aveva preteso di percorrere la
strada suddetta con un camion per scaricare del materiale sul fondo del vicino
(Pierro Luciano), che non era titolare di un alcun diritto.
7. Col settimo contestano la sussistenza del reato di minaccia, in omaggio
all’opzione interpretativa della Suprema Corte, secondo cui le frasi intimidatrici,
espresse in forma condizionata, non integrano il reato di minaccia, quando siano
dirette non già a restringere la libertà psichica del soggetto passivo, bensì a
prevenirne un’azione illecita (in questo caso, l’utilizzo della strada di loro
proprietà per la sosta del veicolo della persona offesa). Deducono, inoltre,
l’inidoneità della minaccia ad ingenerare timore nella persona offesa, giacché,
allorché l’espressione fu profferita (“se non sposti la macchina la faccio a pezzi”)
erano presenti molte persone, tra cui un carabiniere, e il Del Vecchio non era in
possesso degli strumenti atti all’esecuzione della minaccia; nonché la scriminante
di cui all’art. 52 cod. pen., data l’illegittima occupazione della strada da parte del
Grisolia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente osservato che i reati, commessi in data 30/11/2004,
si sono prescritti dopo la sentenza d’appello, anche tenuto conte dei periodi di
sospensione della prescrizione nel frattempo intervenuti. Non è possibile, in
questo contesto, pronunciare il proscioglimento nel merito degli imputati,
giacché – per quanto si legge nella sentenza impugnata – non appaiono
sussistere le condizioni per una pronuncia di tal fatta; e nemmeno fare
applicazione della giurisprudenza che predica l’irrilevanza della prescrizione
maturata dopo la sentenza d’appello, giacché si tratta di giurisprudenza che
presuppone la inammissibilità – anche solo per manifesta infondatezza – dei
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udienza dell’1/7/2009).

motivi di ricorso, mentre, nella specie, le doglianze dei ricorrenti non presentano
tali caratteristiche; anzi, il motivo concernente la violazione dell’art. 599 cod.
pen. (o, comunque, il vizio di motivazione sul punto) appare fondato, giacché la
sentenza impugnata non prende in considerazione – in relazione ai reati di
ingiuria, contestati ad entrambi gli imputati – la causa di non punibilità prevista
dall’art. 599/1 cit..
I ricorrenti, invero, ne avevano fatto motivo di appello (pagg. 4 e 5
dell’atto d’appello), rilevando che almeno due testi (Franco e Mastrioanni)

apostrofandolo come “vecchio rimbambito”. Non risulta, tuttavia, che la Corte
d’appello abbia superato la doglianza con appropriate confutazioni, per cui la
motivazione della sentenza si rivela carente intorno a questo aspetto della
vicenda, che ne determina l’annullamento.
Ciò comporta che, se ai fini penali non è emersa ne’ è ipotizzabile
l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato, in quanto si vede in un caso
di motivazione carente che imporrebbe il rinvio al giudice penale per un nuovo
giudizio sul punto (il che è precluso dall’intervenuta prescrizione e dal fatto che
gli imputati non vi hanno rinunciato), tuttavia, ad fini civilistici, la questione va
rimessa a giudice civile competente per valore in grado di appello. Sul punto la
Corte ritiene di seguire il prevalente orientamento giurisprudenziale – fatto
proprio, da ultimo, anche dalle sezioni unite di questa Corte – che, avuto
riguardo alla prospettiva giuridica nella quale il nuovo giudizio deve essere
affrontato, individua quale giudice di rinvio il giudice civile competente per valore
in grado di appello (Cass. n. 40109 del 18/7/2013; n. 594 del 16/11/2011; n.
32577 del 274/2010; Sez. 4, n. 14450 del 19/03/2009, Stafissi, Rv.244002;
Sez. 6, n. 26299 del 03/06/2009, Tamborrini, Rv.2445335ez. 5, n.9399 del
05/02/2007, Palazzi, Rv.235843;), non apparendo convincente, per la sola
esistenza di una pregressa pronuncia sulla responsabilità penale, la diversa
soluzione del rinvio al giudice che ha emesso la sentenza annullata (Sez. 3,
n.15653 del 27/02/2008, Colombo, Rv.239865).
Il giudice civile provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per
prescrizione; annulla agli effetti civili la predetta sentenza con rinvio al giudice
civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame.
Così deciso il 29/4/2014

avevano riferito di frasi ingiuriose rivolte dal Grisolia a Del Vecchio Vincenzo,

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