Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30511 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 30511 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PORTALUPI GIANNI N. IL 16/04/1936
FERRARIS FEDERICO N. IL 14/12/1960
avverso la sentenza n. 5746/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Udito, per parte civile, l’Avv
Udit i a ensor Avv.

Data Udienza: 03/04/2014

,

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. G. Volpe, che si è opposto al rinvio e ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Uditi altresì: per Federico Ferraris l’avv. L. Patriarca, che ha eccepito il
difetto di notifica, chiedendo il rinvio, e, riportandosi al ricorso, l’accoglimento
dello stesso; per Gianni Portalupi, l’avv. F. Patriarca, che si è riportato ai motivi,
insistendo per l’accoglimento del ricorso.

1. Con sentenza deliberata il 05/06/2012, la Corte di appello di Milano, per
quanto è qui di interesse, ha dichiarato inammissibili le impugnazioni proposte
da Gianni Portalupi e da Federico Ferraris avverso la sentenza del 16/09/2004
con la quale il G.U.P. presso il Tribunale di Vigevano, all’esito del giudizio
abbreviato, li dichiarava colpevoli, in concorso con altre persone, dei reati di
associazione per delinquere finalizzata al compimento di truffe e bancarotte
fraudolente (capo A), di bancarotta fraudolenta per distrazione aggravata in
relazione al fallimento dell’impresa “Il Ghiottone di Ferretti Davide” (capo B), di
truffa aggravata e continuata (capo C).
La Corte di merito rileva che la sentenza impugnata ha esaminato in modo
corretto tutti gli aspetti della vicenda, con motivazione completa e condivisibile. I
motivi di impugnazione, invece, risultano inammissibili per difetto di specificità
(artt. 581 e 591, comma 1, cod. proc. pen.), in quanto si risolvono in richieste
apodittiche, non sorrette da ragioni di diritto o da elementi di fatto che prendano
in esame e contestino gli argomenti svolti dal giudice di primo grado. Nessuno
degli elementi utilizzati dal primo giudice è stato preso in considerazione nei
motivi di impugnazione, che risultano generici e non rivolti specificamente a
contrastare l’esistenza dell’associazione di cui all’imputazione e la sussistenza
della bancarotta, mentre nessun motivo di impugnazione risulta proposto in
relazione alle imputazioni di truffa. Anche la richiesta subordinata di riduzione
della pena e di concessione delle circostanze attenuanti generiche è limitata alla
formulazione della richiesta stessa, senza alcuna ragione di supporto che non sia
generica.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Milano, ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di Gianni Portalupi, il difensore avv.
Gioacchino Matinella, articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui
all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

2.1. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 99 e 127 cod. proc. pen.
Il difensore degli appellanti Portalupi e Ferraris aveva chiesto il rinvio
dell’udienza del 05/06/2012 per motivi di salute: la Corte di appello ha ritenuto
non “assoluto” tale impedimento, evidenziando che, trattandosi di udienza in
camera di consiglio, la presenza del difensore non era essenziale. L’art. 127,
comma 3, cod. proc. pen. rimette alle parti la facoltà di partecipare all’udienza,
ma, in presenza di un certificato medico attestante l’assoluta impossibilità a
comparire, l’assenza non può dirsi frutto di una scelta tattico-processuale, sicché

2.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Né la
sentenza impugnata, né il verbale di udienza danno atto della richiesta, avanzata
in udienza dalla difesa, di applicazione di una pena in continuazione, con la
sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova sopravvenuta al deposito dei
motivi di appello.
2.3. Manifesta illogicità della motivazione. I motivi di appello non erano
inammissibili, perché, oltre a far cenno a situazioni di fatto, rappresentavano
anche ragioni di diritto. Il vizio logico della sentenza impugnata emerge nella
parte in cui equipara la non specificità del motivo all’assenza di censura in punto
assunzione e valutazione della prova nel suo concreto dispiegarsi; conseguenza
di tale erronea impostazione è il diniego di qualsiasi rilevanza alle censure,
estremamente specifiche, attinenti alla violazione della norma processuale (pag.
2 dell’atto di appello) e la negazione della validità delle contestazioni relative alle
chiamate in correità (contestazioni indicanti i nomi dei dichiaranti e i vizi dai
quali risulterebbero affette). La motivazione sull’inammissibilità dei motivi di
appello in tema di reato associativo e bancarotta si rivela contraddittoria, in
quanto si diffonde successivamente a contestarne la fondatezza, sia pure
richiamando la sentenza appellata, con riguardo ai singoli elementi strutturali
della fattispecie, confermando, in particolare, la permanenza del vincolo
associativo e la specificità del dolo.
2.4. Inosservanza dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. Nel pronunciare
l’inammissibilità, la Corte di appello è paradossalmente entrata nel merito e, di
conseguenza, le valutazioni sui motivi di appello non sono state svolte sulla base
di una valutazione de plano. A riprova di ciò si evidenzia l’inusitata pronuncia di
sentenza, in contrasto con l’art. 591, comma 2, che prevede la sola possibilità di
dichiarare l’inammissibilità con ordinanza.
2.5. Inosservanza dell’art. 111 Cost. Nel corso dell’udienza dibattimentale le
parti hanno discusso esclusivamente del merito dell’appello, sicché, in violazione
dell’art. 111 Cost., non vi è stato un effettivo contraddittorio sulla sua
ammissibilità. Le disposizioni concernenti il rito ordinario (art. 601, comma 1,

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dovrebbe essere disposto il rinvio ad altra data.

prima parte, cod. proc. pen.) e quelle relative al rito camerale (art. 599, comma
1, che richiama l’art. 127, comma 9, applicabile per effetto dell’art. 443, u.c.,
cod. proc. pen.) prevedono che l’inammissibilità inerente ai motivi di appello sia
dichiarata prima dell’udienza e comunque prima della discussione nel merito,
contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie.
2.6. Erronea applicazione degli artt. 6 e 13 Cedu. Va ulteriormente rilevata
la violazione dell’art. 6 Cedu, che prevede il principio del contraddittorio, e la
violazione del diritto a presentare un ricorso di cui all’art. 13 Cedu.

proc. pen., erronea applicazione dell’art. 416 cod. pen. La sentenza impugnata è
contraddittoria anche nella parte in cui si diffonde ad esaminare l’analogo atto di
appello del coimputato Martignoni sull’esistenza della struttura associativa, la cui
contestazione diretta non appare diversa da quella formulata da Portalupi e da
Ferraris, omettendo, altresì, di riconoscere l’effetto estensivo dell’impugnazione
ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen.

3. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Milano, ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di Federico Ferraris, il difensore avv.
Gioacchino Matinella, articolando sette motivi in larga misura sovrapponibili a
quelli del ricorso nell’interesse di Gianni Portalupi. Con riferimento al terzo
motivo, il ricorrente richiama l’atto di appello laddove si riferiva alle dichiarazioni
dei coimputati Mello e Ferretti, all’insussistenza dell’affectio societatis scelerum e
dell’elemento psicologico, nonché al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale
la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle
contestate aggravanti richiamava il comportamento processuale e
l’incensuratezza degli imputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, deve rilevarsi che l’istanza di rinvio avanzata dalla
difesa di Federico Ferraris non può essere accolta, in quanto la nomina del
difensore di fiducia da parte dell’imputato successivamente all’avviso per la
presente udienza dimostra l’avvenuta conoscenza dello stesso; d’altro canto, la
suddetta nomina rende irrilevante ogni invalidità della notifica al difensore
d’ufficio, né l’attuale difensore di fiducia ha chiesto termine a difesa, limitandosi
a chiedere un rinvio per la dedotta nulità.

2. I ricorsi devono essere accolti nei termini di seguito indicati.

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2.7. Contraddittorietà della motivazione, inosservanza dell’art. 587 cod.

3. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dal primo motivo dei
ricorsi deve rilevarsi che esso non è fondato. Infatti, al procedimento camerale
del giudizio abbreviato di appello, disciplinato dagli artt. 599 e 127 cod. proc.
pen., non si applica l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. che impone il rinvio
del procedimento in caso di impedimento del difensore, in quanto, nella
menzionata udienza camerale, la presenza delle parti è facoltativa e solo per
l’imputato è espressamente previsto, dall’art. 599, comma 2, cod. proc. pen.
che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve

06/04/2006 – dep. 16/05/2006, Verbi, Rv. 234450; conformi, ex plurimis: Sez.
U, n. 7551 del 08/04/1998 – dep. 27/06/1998, Cerroni, Rv. 210795; Sez. 1, n.
6907 del 24/11/2011 – dep. 22/02/2012, Ganceanu, Rv. 252401)

4. Le censure relative alla pronuncia di inammissibilità con sentenza e
all’esito del dibattimento – enunciate, insieme con altre doglianze, nel quarto e
nel quinto motivo – sono manifestamente infondate. La circostanza per cui
l’inammissibilità dell’appello possa essere dichiarata con ordinanza prima del
dibattimento non esclude che, una volta fissata l’udienza per il giudizio, il giudice
la dichiari con sentenza, all’esito di un esame preliminare dell’ammissibilità
dell’impugnazione, senza entrare nel merito dell’appello (Sez. 1, n. 11027 del
13/07/1998 – dep. 22/10/1998, Aleo, Rv. 211608). Assorbente, peraltro, è il
rilievo che, nel caso di specie, i ricorrenti trascurano di considerare che si è in
presenza di un processo cumulativo e che la Corte di merito si è pronunciata
anche sul ricorso del coimputato Martignoni, che, non essendo inammissibile, è
stato trattato con le forme e deciso con il provvedimento prescritti dalla legge.

5. Il terzo motivo dei ricorsi nell’interesse degli imputati deve essere,
invece, accolto, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze.
Come la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, il
requisito della specificità dei motivi di appello è rispettato quando l’atto di
impugnazione individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice
del gravame, enucleandolo con riferimento alla motivazione della sentenza
impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che
l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice ad quem (Sez. 2,
n. 48422 del 05/11/2013 – dep. 04/12/2013, Alberici, Rv. 257506). Nel caso di
specie, gli atti di appello, complessivamente valutati, rispondono ai requisiti di
ammissibilità. Le doglianze relative all’affermazione della responsabilità degli
imputati – e, in particolare, quelle afferenti al reato associativo – individuavano il
punto devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado nel contributo

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essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento (Sez. 5, n. 16555 del

conoscitivo di due imputati in procedimento connesso, contributo criticato sulla
base della regola di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e, più in generale,
per la denunciato genericità e vaghezza delle dichiarazioni rese. Anche in ordine
al trattamento sanzionatorio, gli atti di appello hanno offerto sufficiente
specificazione della critica al giudizio di equivalenza oggetto dell’impugnazione,
censurando la decisione di primo grado attraverso la valorizzazione
dell’incensuratezza degli imputati – “assoluta”, per quanto riguarda
l’impugnazione nell’interesse di Portalupi, “sostanziale”, per l’atto di appello

rivestito nei fatti: le impugnazioni, pertanto, hanno individuato, oltre al punto
devoluto al giudice di secondo grado, i motivi di dissenso dalla decisione
appellata e l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata al giudice del
gravame (Sez. 1, n. 471 del 04/12/2012 – dep. 08/01/2013, Abbruzzese, Rv.
254090).

6. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per
nuovo esame, con riferimento alla posizione dei ricorrenti, ad altra sezione della
Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, con riferimento
alla posizione dei ricorrenti, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 03/04/2014

nell’interesse di Ferraris – e, a proposito di quest’ultimo, del ruolo marginale

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