Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30507 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30507 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALDI ANTONIO N. IL 18/03/1993
avverso la sentenza n. 11937/2012 TRIBUNALE di SALERNO, del
17/01/2014
sentita la redzione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
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1ette/se1 tfte le conclusioni del PG Dott. P( erto
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—<-4r7wek,e, ■ tr(...1/4: ,S0122 Udit i difensor AvvV ,Atite-) i Q- t4-1--- Data Udienza: 24/06/2014 Ritenuto in fatto BALDI Antonio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe ex art. 444 c.p.p., che, con riferimento a plurimi episodi di detenzione ai fini di spaccio e cessione in vendita di hashish e cannabis, riunificati i reati sotto il vicolo della continuazione ed al reato di cui all'art. 10 legge 497/74, indicando come base per il calcolo della stessa con euro 26.000,00 di multa, con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante di cui all'art. 80 dpr 309/90 ( fatti del 29.12.2012). Lamenta,in termini sintetici ed assertivi, l' inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla omessa pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p nonché carenza di motivazione circa la sussistenza della ipotesi di detenzione della sostanza stupefacente per uso di gruppo. Considerato in diritto Il motivo proposto è manifestamente infondato. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell'accordo tra le parti, e dall'altro ha escluso, attraverso motivazione puntuale ed analitica,che ricorressero i presupposti dell'articolo 129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; Cass. S.U. 25 novembre 1998, Messina). Nonostante la manifesta infondatezza dei motivo, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Infatti, in caso di condanna per il reato di cui all'articolo 73 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, avente ad oggetto le c.d. droghe "leggere" (nella specie, trattavasi di hashish e cannabis indica), pur a fronte di un ricorso per cassazione manifestamente infondato, la Corte di legittimità deve prendere atto della sopravvenuta sentenza n. 32 del 2014 con cui la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito dalla legge n. 49 del 2006, ha determinato come conseguenza, per le droghe "leggere", l'applicazione 2 riferimento al reato di cui all'art. 73, dpr 309/90 la pena di anni sei di reclusione ed delle fattispecie incriminatrici e del trattamento sanzionatorio previsti dalla precedente normativa: in particolare, l'applicazione del disposto dell'articolo 73, comma 4, del dpr n. 309 del 1990, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge dichiarata costituzionalmente illegittima, che prevede una pena della reclusione inferiore, fra due e sei anni di reclusione, anziché fra sei e venti anni di reclusione (cfr. Sezione VI, 20 marzo 2014, La Rosa; Sezione VI, 20 marzo 2014, Murgeri ed altri). pone al limite massimo edittale previsto dalla disciplina in vigore al momento del fatto, con la conseguenza che la statuizione sulla pena si palesa parametrata su di un assetto dosimetrico palesemente eccedente la gravità dei fatti e comporta il venir meno dell'accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto. L'annullamento va, pertanto, disposto senza rinvio in quanto le parti del processo potranno o meno rinegoziare l'accordo su altre basi, dovendo, in caso negativo, il procedimento proseguire con il rito ordinario ( v. Sezione I, 7 aprile 2010, P.G. in proc. Ndiaye, rv. 246930). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso. Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2014 Il Consigliere estensore Ciò impone di rilevare che la pena considerata in sentenza quale base per il calcolo si

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