Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30506 del 24/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 30506 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KOPRIVSKA RADOSLAVA GEORGIEVA N. IL 26/06/1983
avverso l’ordinanza n. 424/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
24/02/2014
senji1a la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
e/sentite le conclusioni del PG Dott.
Aeryvv,”

Udip difensortAvv:V D

y,)

(

1S1

L”re.M-

o .?do„
Q-~..4,LUSVY ■Ar.s+3

ULat° S\–<-)L Y•-°")"-'1. ■j*; Data Udienza: 24/06/2014 Ritenuto in fatto KOPRIVSKA RADOSLAVA GEORGIEVA ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe che / accogliendo parzialmente il riesamel le ha applicato la più gradata misura cautelare degli arresti domiciliari, al posto della custodia carceraria imposta dal Gip, relativamente ai La doglianza riguardo il diniego della "retrodatazione" del termine di decorrenza della misura cautelare, in applicazione del disposto dell'articolo 297, comma 3, c.p.p., avendo riguardo ad altre misure adottate nei confronti della prevenuta, nell'ambito di altri procedimenti, per fatti analoghi. L'ordinanza ha rigettato la doglianza della difesa secondo cui la misura sarebbe frutto di una contestazione a catena in violazione dell'articolo 297, comma 3, c.p.p. in ragione del fatto che l'organo dell'accusa, al momento in cui erano stati trattati gli altri procedimenti penali a carico dell'indagata, non era ancora in possesso degli elementi idonei per muovere le contestazioni oggetto dell'ordinanza cautelare sub iudice, essendo esse "frutto del rilevante sforzo organizzativo dei Carabinieri di Rieti". A giustificazione del proprio convincimento sul punto, il tribunale del riesame, in sostanza, sembra fondare la conoscenza del quadro indiziario solo sulla base dell'informativa della polizia giudiziaria, che avrebbe fornito al pubblico ministero elementi in precedenza non conosciuti. Considerato in diritto plurimi episodi di violazione della disciplina sanzionatoria degli stupefacenti contestatele. Tale giustificazione è peraltro generica ed assistita da motivazione aspecifica e meramente apparente, limitandosi a ben vedere a valorizzare la semplice circostanza dell'acquisizione di una [successiva] informativa di polizia giudiziaria, senza pere) neppure accennare agli elementi indiziari da essa apportati o alle considerazioni in essa contenute idonee a comporre un quadro valutativo nuovo e diverso da quello prima acquisito e con esso a consentire una lettura e un apprezzamento degli elementi preesistenti prima impossibili. E' certamente vero che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 297, comma 3, c.p.p., la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, 2 i) non va confusa con quella di semplice "conoscenza" o "conoscibilità" di determinate evenienze fattuali. Infatti, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'articolo 297, comma 3, c.p.p., deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una specifica "significanza processuale"; ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie (articolo 273 c.p.p.), suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari (articolo 274 c.p.p.)- alla richiesta ed all'adozione di una (nuova) misura cautelare. In altri termini, la sola conoscenza o conoscibilità di un determinato evento o dato, discendente dalla sua storica esistenza, non può essere equiparata ad una desumibilità processualmente significativa e finalisticamente orientata a valutazioni ed apprezzamenti propri dell'attività di indagine preliminare, quale è quella richiesta ai fini dell'articolo 297, comma 3, c.p.p. (cfr. Sezione VI, 28 febbraio 2007, Montinaro). Ma per escludere tale situazione di "desumibilità", specie a fronte di specifica doglianza, occorre che il giudice si soffermi sul punto, analizzando gli elementi probatori posti a fondamento delle diverse ordinanze cautelari, così da escludere, in ipotesi, che quelli posti a fondamento dell'ultima non emergessero in modo qualificato già in precedenza. Tale disamina non è apprezzabile nell'ordinanza impugnata, che, come detto, si limita in modo generico ed apodittico a richiamare il fatto in sè del successivo esito delle indagini, che però è circostanza neutra essendo evidente che l'informativa rappresenta di per sè il mero veicolo documentale di elementi conoscitivi o valutativi, mentre è a questi ultimi che occorre unicamente aver riguardo per verificare se ve ne siano tali da condurre a quel nuovo apprezzamento di emergenze preesistenti idoneo a giustificare l'emissione di una seconda ordinanza cautelare senza retrodatarne la decorrenza. Si impone l'annullamento per nuovo esame. 3 (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. Così deciso nella camera di consiglio in data 24 giugno 2014 Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA