Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30504 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30504 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRENZONI PIERO N. IL 02/09/1992
avverso la sentenza n. 7046/2013 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
10/12/2013
sentita la lazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA WIALLI;
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lette/se , tte le conclusioni del PG Dott. it

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Uditi difensor

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Data Udienza: 24/06/2014

I.

Ritenuto in fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP presso il Tribunale di Verona applicava ex art. 444
c.p.p. a BRENZONI Piero, su richiesta delle parti, la pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto ed
euro 2.700,00 di ammenda per avere guidato un motociclo in stato di ebbrezza alcolica, ex art.

incidente stradale, del fatto commesso dopo leore 22 e prima delle ore 7 e da conducente di
età inferiore agli anni 21 e nei primo tre anni dal conseguimento della patente B) ( fatto del
25.11.2012). Il giudicante disponeva altresì la confisca del motociclo ai sensi dell’art. 213,
comma 2, sexies, del codice della strada, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale 19
ottobre 2007, n. 345.

Ha presentato ricorso a questa Corte il difensore dell’imputato lamentando, con il primo
motivo, che il giudice ha errato nell’applicare la confisca del veicolo ai sensi dell’art. 213
C.d.S., comma 2 sexies, prevedendo tale norma che il rapporto strumentale tra il mezzo ed il
reato sia conseguenza di una condotta volontaria tendente alla realizzazione del reato,
rimanendo così fuori le ipotesi in cui cui il predetto rapporto strumentale sia conseguenza di
una condotta ascrivibile a colpa; con il secondo motivo deduce che in ogni caso la confisca non
poteva essere disposta considerato che il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato per il primo motivo, che assorbe la seconda censura.

In conformità a quanto già affermato da questa Corte ( v. Sezione IV, 5 febbraio 2010,
Contreras Berroa, rv. 247323), con motivazione integralmente condivisibile, I ‘art. 213 C.d.S.,
comma 2-sexies, come emerge con chiarezza dalla sua formulazione letterale, richiede che il
rapporto strumentale tra il mezzo ed il reato sia conseguenza di una volontaria condotta
tendente alla commissione del reato: il mezzo, cioè, deve essere stato adoperato nel divisato
intendimento di commettere il reato, donde la conseguenza che è richiesta la cosciente
manifestazione della volontà dell’agente in tal senso.

Restano, pertanto, fuori dalla previsione normativa le ipotesi, come quella in esame, in cui
l’imputato è stato riconosciuto colpevole della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di
cui all’ad 186, comma 2, lettera b) del codice della strada, mancando la prova che il rapporto
strumentale tra l’agente ed il mezzo sia conseguenza di una volontaria, cioè dolosa,

2

186, comma 2, lettera b) del codice della strada, con le aggravanti di aver provocato un

manifestazione di volontà tesa alla realizzazione dell’illecito, e la condotta si palesi come
ascrivibile a titolo di colpa.

Tale interpretazione non si pone in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale,
con la sentenza n. 345 del 26 settembre 2007, richiamata nella sentenza impugnata. In quella
sede, come già sottolineato nella sentenza sopra richiamata, il Giudice delle leggi aveva
escluso l’irragionevolezza della disposizione richiamata, limitandosi a giustificare la previsione

senza intervenire sulla interpretazione da dare a questo nesso di strumentalità, costituente
profilo argomentativo non devoluto alla sua valutazione.

Venendo al caso in esame, va /tilevato che il reato contravvenzionale di cui all’art. 186 del
codice della strada, contestato al ricorrente, può essere assistito dall’elemento psicologico del
dolo e la sentenza impugnata dà semplicemente atto che l’imputato, sotto l’effetto della
sostanza alcolica, circostanza in linea con una condotta affetta da imprudenza, ma non dolosa.

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, dovendosi rimettere
al giudice del merito la valutazione circa la sussistenza o meno dell’elemento psicologico del
dolo.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del veicolo con rinvio al
Tribunale di Verona.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2014

Il Consigliere estensore

della confisca alla luce del nesso di strumentalità tra il mezzo adoperato ed il reato commesso,

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