Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30503 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30503 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUZZO FABIO N. IL 29/07/1972
avverso la sentenza n. 902/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di CASTROVILLARI, del 16/05/2013
sentita lajelazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott • lUrD VYC) Peeee j‘t,

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Data Udienza: 24/06/2014

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Ritenuto in fatto

GUZZO Fabio è stato giudicato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della
normativa sulla circolazione stradale ( commesso in data 4.5.2009) ) e gli è stata applicata,
ex art. 444 c.p.p, concesse le circostanze attenuanti generiche, quella di cui all’art. 62, n. 6,
c.p. e la diminuente del rito, la pena di anni uno di reclusione, con la sanzione amministrativa

Propone

ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e deduce, con due motivi

strettamente connessi, la carenza di motivazione, con riferimento alla applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, irrogata in
misura massima ( quattro anni, per i quali è stata poi operata la riduzione del rito). Lamenta
altresì l’incongruenza tra i criteri adottati per la commisurazione della pena principale, dove è
stato tenuto conto della incensuratezza dell’imputato, delle attenuanti nonché della
personalità dell’imputato, e quelli posti a fondamento della determinazione della durata della
sanzione amministrativa accessoria, per quale il fatto reato era stato considerato meritevole
della massima sanzione accessoria.

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.

Sul punto, si osserva che il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222 come modificato dalla L.
21 febbraio 2006, n. 102, stabilisce al comma 2 bis che la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 e segg. c.p.p.. Quest’ultima previsione riguarda
esclusivamente il caso di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale per il quale, per l’appunto, è
contemplata dal precedente cit. art. 222, comma 2 la detta sanzione amministrativa
accessoria fino a 4 anni ( v., da ultimo, Sezione IV, 11 luglio 2013, PG in proc. Giandusio, rv.
253533).

Ciò premesso, per corrispondere ai motivi di doglianza, va rilevato che le Sezioni unite di
questa Corte con la sentenza n. 930 del 13.12.1995, riv. 203429, hanno ritenuto che “la
durata della sospensione della patente di guida deve essere ragguagliata alla gravità del fatto
e alla pericolosità specifica nella guida dimostrata dal condannato”

La determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria va, pertanto,
motivata, facendo riferimento ai suddetti parametri, nel caso in cui il giudice intenda fissare la
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accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due, mesi dieci.

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durata della sospensione della patente di guida in misura notevolmente superiore al minimo o
addirittura nel massimo, come nel caso in esame..
Il principio, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte ( v. da ultimo, Sezione IV,
12 marzo 2013, Rossetti, rv.256956) trova applicazione anche nella sentenza di
patteggiamento, in cui il giudice deve congruamente motivare l’esercizio del suo potere

La sentenza va, pertanto, annullata, limitatamente alla durata della sospensione della patente
di guida, con rinvio al giudice competente, il quale si atterrà ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la durata della
sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Castrovillari.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

discrezionale sul punto.

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