Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30502 del 24/06/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30502 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANZARO
nei confronti di:
RUBERTO ANTONIO FRANCESCO N. IL 13/06/1990
avverso la sentenza n. 998/2012 GIP TRIBUNALE di LAMEZIA
TERME, del 26/06/2013
sentita la azione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCI
lette/seidite le conclusioni del PG Dott.
ca-i.; o 5f-l-e
)9t Gau-k-9
2
0U2Ple__,
dj11,,k`
I
Uditi difensor Avv.;
I;
Zae_ VrQ-
e, 4c,-,
Q-
Data Udienza: 24/06/2014
Ritenuto in fatto
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe pronunciata ex art. 444
c.p.p. nei confronti di RUBERTO Antonio Francesco per il reato di guida in stato di
ebbrezza alcolica ex art. 186, comma 2, lettera b) del codice della strada ( fatto del
accessoria della sospensione della patente di guida derivante
ope legis
dalla
consumazione del reato in questione; conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della
sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti .
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere accolto, come del resto sostenuto anche dal PG presso questa
Corte in sede di requisitoria scritta.
Per assunto non controverso, infatti, con la sentenza di “patteggiamento” vanno
applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale,
dell’articolo 445, comma 1, c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza
diverse dalla confisca nei casi previsti dall’articolo 240 c.p.. Ne deriva che con la
sentenza ex articolo 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune violazioni del
codice della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza
alcolica); e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che,
una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il
periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. In
senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento
4.2.2012) dolendosi che il Giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa
non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè detta sanzione non
può formare oggetto dell’accordo tra le parti, che deve essere limitato alla pena, e
consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione
amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel
patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità
dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure
sui generis,
essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed
oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare
la richiesta, perchè stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (da
ultimo, Sezione IV, 19 gennaio 2011, Proc. gen. App. Trieste in proc. Sbrizzai).
2
■9
La sentenza deve essere annullata limitatamente alla mancata applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al
Tribunale competente per l’applicazione di detta sanzione e la determinazione della sua
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al
Tribunale di Lamia Terme..
Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
durata.