Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 305 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 305 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PENNA ALFREDO N. IL 28/03/1950
avverso la sentenza n. 2094/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
06/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/12/2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Antonio Gialanella, per l’ inammissibilità del
ricorso.

-2- In breve il fatto come ricostruito dai giudici di merito: l’ imputato era stato colto dalla polizia
municipale in possesso di un motociclo provento di una truffa, per la quale il responsabile, tale
Napoletano Cosimo, era stato già giudicato e condannato. Il mezzo era munito di documenti senza
l’indicazione del soggetto che glielo aveva ceduto, presentava striature in tutta la carrozzeria e
perdita di olio dall’ammortizzatore. L’imputato nulla aveva dichiarato ai verbalizzanti, mentre solo
in dibattimento aveva riferito che gli era stato consegnato in prova da circa sei mesi, ma che
intendeva restituirlo al Napoletano, con cui tratteneva rapporti di affari da tempo, dopo appena due
mesi di prova ma non aveva potuto farlo per le tergiversazioni a riceverlo di colui che glielo aveva
ceduto.
-3- Ricorre l’ imputato, eccependo vizio di motivazione sul punto della sussistenza dell’elemento
psicologico del delitto come contestato: egli doveva ritenersi in buona fede in merito alla consegna
e detenzione del mezzo per non aver avuto la concreta possibilità della rappresentazione della
provenienza illecita del mezzo.
-4- Il ricorso è inammissibile perché oltre che generico e meramente ripetitivo delle censure volte
in sede di appello, svolge il tentativo di opporre alla ricostruzione del tutto logica e coerente della
sentenza di merito una valutazione del tutto personale delle circostanze di fatto. Invero il fatto di
aver avuto in consegna un motociclo con documenti che non riportavano l’ indicazione della
persona che gli aveva ceduto il mezzo, il fatto di aver detenuto il motociclo per ben sei mesi,
della
periodo questo incompatibile con l’ uso meramente di prova come eccepito, il fatto
giustificazione della detenzione solo in sede di giudizio e non invece ai vigili che lo avevano
sorpreso alla sua guida sono circostanza tutte icontestate dal ricorrente con mere asserzioni non
supportate da fatti e circostanze di segno contrario.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso la parte
privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento,(nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità ( Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al
pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti)
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19.12.2013

-1- Penna Alfredo, tramite difensore, ricorre avverso la sentenza datata 6/15.2.3013 della corte di
appello di Bari , di conferma della pregressa decisione di primo grado — tribunale monocratico
della stessa città in data 27.9.2011- che lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed euro
150.000 di multa per il delitto di ricettazione ex art. 648 comma 2 c.p.

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