Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30498 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30498 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
HYSI RENALD N. IL 23/02/1989
avverso la sentenza n. 34/2012 TRIB.SEZ.DIST. di OSIMO, del
26/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lettetzrditea le conclusioni del PG Dott.
Angelo Di Popolo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio
con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore
corso;

Data Udienza: 17/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 26/06/2012 il Tribunale di Ancona – Sezione di Osimo ha
pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. applicando ad Hysi
Renald la pena di mesi otto di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il reato
di cui all’art.186, comma 2, lett. c), comma 2-bis e 2-sexies d. Igs. 30 aprile
1992, n.285, con sospensione della patente di guida per due anni.

Appello di Ancona censurando la sentenza impugnata limitatamente al capo che
ha disposto la sospensione della patente di guida per due anni per inosservanza
ed erronea applicazione dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada in quanto, ove il
conducente abbia provocato un incidente stradale, qualora sia stato accertato un
valore corrispondente al tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro, deve disporsi la
revoca della patente di guida.

3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Angelo Di Popolo, nella sua
requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza
applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni
amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto,
“come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura
secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada”
(Sez.U, n.8488 del 27/05/1998, Bosio, Ry.210981). Il divieto previsto
dall’art.445 cod.proc.pen. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure
di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza

ex art. 444

cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria e non
rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna
menzione di tale sanzione o che il giudice abbia omesso di motivare
l’applicazione della sanzione, sia perchè questa non può formare oggetto
dell’accordo tra le parti – limitato alla pena – sia perché tale sanzione consegue
di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, P.G. in
proc. Marcel, Rv. 253591; Sez.6, n.45687 del 20/11/2008, P.G. in proc. Cuomo,
2

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte di

Rv. 241611; Sez. 6, n.3427 del 3/11/1998, P.G. in proc. Orlandi, Rv. 212333;
Sez. 5, n.7487 del 23/01/1992, P.G. in proc. Vicidomini, Rv. 220929).

3. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena ritenuta di giustizia
per il reato di cui all’art.186, comma 2, lett. c), cod. strada, aggravato ai sensi
del comma 2-bis dello stesso articolo. Lart.186, comma 2-bis, citato stabilisce
che, se il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5
gli provoca un incidente, oltre al raddoppio della pena, è disposta anche la

con I. 29 luglio 2010, n.120, dunque già in vigore al momento del fatto
commesso da Hysi Renald (3 aprile 2011), che, per la sua natura, deve essere
applicata, come detto, obbligatoriamente (al pari delle altre sanzioni
amministrative accessorie) anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi
dell’art. 444 del codice di rito.

4.

L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio,

limitatamente alla sospensione della patente di guida per la durata di 2 anni,
statuizione che va pertanto eliminata. Deve essere, invece, disposta la revoca
della patente di guida di Hysi Renald; sanzione che, in quanto obbligatoria e non
compresa nel patto tra le parti ai fini dell’applicazione della pena ex art. 444
cod.proc.pen. e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito,
può ben essere applicata direttamente da questa Corte.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta
sospensione della patente di guida per anni due, statuizione che elimina, nonché
in ordine alla omessa revoca della patente di guida, sanzione amministrativa
accessoria che applica.
Così deciso il 17/06/2014

revoca della patente. Trattasi di sanzione amministrativa accessoria introdotta

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