Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30497 del 17/06/2014


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 30497 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

ha pronunciato la seguente

ei2.11)J4-N2…pr.
SENTENZA.

sul ricorso proposto da:
CAVALLO GIUSEPPE N. IL 22/08/1979
avverso l’ordinanza n. 2754/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 19/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette~ le conclusioni del PG Dott.

Fulvio Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 17/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 19/04/2013 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato
inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata
da Cavallo Giuseppe applicando la presunzione dettata dall’art.76, comma 4-bis,
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, in relazione alla condanna irrevocabile dell’istante
per il delitto di cui all’art.416 bis cod. pen. e di cui all’art.74, comma 1, d.P.R. 9

2.

Ricorre per cassazione Giuseppe Cavallo, con atto sottoscritto

personalmente, censurando l’ordinanza impugnata per erronea applicazione della
legge penale. Secondo il ricorrente, dalla documentazione allegata all’istanza
sarebbero desumibili le condizioni reddituali previste per l’ammissione al
beneficio, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare il reddito prodotto nel
corso dell’anno, non potendosi giustificare il solo riferimento al maggiore allarme
sociale derivante dalla commissione dei delitti compresi nell’elenco di cui
all’art.76, comma 4-bis d.P.R. n.115/2002 in quanto contrastante con il diritto di
difesa. La risalenza nel tempo dei fatti accertati con la sentenza di condanna
irrevocabile, si assume, avrebbe imposto comunque l’accertamento del reddito
relativo all’anno fiscale antecedente la domanda, mentre nel provvedimento non
è specificato in che maniera l’istante avrebbe dovuto documentare lo stato di non
abbienza.

3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Fulvio Baldi, nella sua
requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta
l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è esperibile
direttamente il ricorso per cassazione, ma unicamente il ricorso di cui all’art. 99
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, davanti allo stesso ufficio giudiziario nell’ambito
del quale è stato emesso.

2. Il ricorso immediato per Cassazione è espressamente previsto solo
nell’ipotesi di revoca disposta su richiesta dell’ufficio finanziario.

3. Poiché il ricorso ai sensi dell’art.99 d.P.R. n. 115/2002 va inquadrato
come rimedio di carattere generale, nel novero dei giudizi di gravame ed e,
2

ottobre 1990, n.309.

perciò, sottoposto al regime delle impugnazioni (Sez. U, n.25 del 24/11/1999, in
proc. Di Dona), trova applicazione il precetto dell’art.568, comma 5,
cod.proc.pen. circa l’ammissibilità dell’impugnazione indipendentemente
dall’erronea qualificazione ad essa data dalla parte. L’impugnazione proposta va,
pertanto, qualificata come ricorso ex art.99 d.P.R. n.115/2002, con conseguente
trasmissione degli atti per competenza al Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Roma per il relativo giudizio.

Qualificato il ricorso come opposizione ex art.99 d.P.R. n.115/2002, dispone
la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso il 17/06/2014

P.Q.M.

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