Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30496 del 12/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30496 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
nei confronti di:
Genchi Luciano n. il 5.10.1970
avverso l’ordinanza n. 161/2014 pronunciata dal Tribunale della libertà di Firenze il 12.2.2014;
sentita nella camera di consiglio del 12.6.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. C. Stabile, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Data Udienza: 12/06/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con atto in data 28.3.2014, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Livorno ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 12.2/17.3.2014 con la quale il tribunale di
Firenze, in accoglimento delle istanze di riesame avanzate, tra gli altri, da Luciano Genchi, ha annullato il provvedimento in data
3.1.2014 con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Livorno ha applicato al Genchi la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione alle ipotesi di reato allo
stesso ascritti, riguardanti l’illecita detenzione e lo spaccio di sostanze
stupefacenti.
Con il provvedimento impugnato, il tribunale di Firenze ha ritenuto l’insussistenza di un quadro indiziario dotato di sufficiente
gravità a carico del Genchi, tale da giustificare l’emissione della misura cautelare adottata.
Con l’impugnazione proposta, il procuratore ricorrente censura l’ordinanza de qua, per avere il tribunale del riesame totalmente
travisato il contenuto del complesso istruttorio sottoposto al vaglio
del giudice per le indagini preliminari (e da quest’ultimo indicato a
fondamento delle misure cautelari adottate), limitando la propria valutazione, in modo superficiale e solo parziale, ad alcuni degli elementi di prova acquisiti, indebitamente astraendoli dal pregnante valore significativo del quadro indiziario complessivo unitariamente ricostruito.
Sulla base dei motivi d’impugnazione così illustrati, il procuratore ricorrente ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con l’eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Il tribunale di Firenze ha ritenuto insussistente, a carico del
Genchi, il quadro di gravità indiziaria necessario al fine di giustificare
l’emissione della misura carceraria adottata dal primo giudice, evidenziando il carattere ‘neutro’ del contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse con il Genchi, e la non riferibilità, a quest’ultimo,
del nominativo “Luciano (di merda)” ripreso dalla conversazione
ambientale intercettata intercorsa tra tale Bahia Durim e il coindagato Bel Slama riportata nel provvedimento impugnato.

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Ritiene questa corte che l’estrema laconicità della motivazione
sul punto adottata dal tribunale fiorentino non valga a fornire una
compiuta e analitica disamina del complesso degli elementi indiziari
sottoposti alla sua valutazione, avendo il tribunale omesso di procedere a un accurato esame del contenuto delle conversazioni intercettate (in data 1, 2, 3 e 5.2.2010) indicate come gravemente indizianti a
carico del Genchi (al fine di negarne criticamente il valore significativo asseritamente ascrittogli dall’autorità inquirente) e, soprattutto,
avendo omesso di esprimere il benché minimo apprezzamento critico
in ordine al valore indiziante delle successive conversazioni ambientali del 20 e del 21.2.2010, nonché dell’esito della perquisizione e del
sequestro (operato in data 13.6.2013 a carico del Genchi) avente ad
oggetto 6,4 grammi di sostanza stupefacente in cristalli, della sostanza da taglio del tipo `mannitolo’, nonché buste in cellophane con ritagli utilizzati per il confezionamento delle dosi di stupefacente.
In particolare, il tribunale di Firenze ha del tutto omesso di
procedere a una valutazione integrata del complessivo materiale indiziario sottoposto al suo esame; e tanto, al fine di comporre, in un
quadro unitario e completo, la valutazione da condurre in ordine alla
gravità degli elementi indiziari complessivamente acquisiti a carico
del Genchi.
La grave carenza motivazionale evidenziata, traducendosi in
un’evidente contraddittorietà della giustificazione adottata rispetto al
complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del procedimento, impone di procedere all’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al tribunale di Firenze per nuovo
esame.

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2014.

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