Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3049 del 07/12/2017

Penale Sent. Sez. 6 Num. 3049 Anno 2018
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A.
B.B.

avverso la sentenza del 16/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMC
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI
che ha concluso per

I f. o
-Udito-il-difensore-

l’inammissibilita’ del ricorso.

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Viene impugnata la sentenza del 16 novembre 2016 della Corte di
appello di Palermo che ha confermato quella con cui il locale Tribunale,
all’esito di giudizio abbreviato, riqualificate le condotte ascritte & sensi
dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, aveva condannato gli
imputati, A.A. e B.B., alla pena di giustizia per avere
costoro, in concorso tra loro, illecitamente detenuto, al fine di cederla a

in quantità pari ad uno e sei grammi circa, e per avere illecitamente
coltivato piante di marijuana al fine di cedere a terzi dosi della medesima
sostanza.

2. Ricorre in cassazione avverso l’indicata sentenza nel loro interesse il
difensore di fiducia degli imputati, con tre motivi di annullamento.
2.1. Con il primo motivo viene denunciata mancata o erronea
applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere i giudici di
appello ritenuto la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata, in
tal senso valorizzando le sole dichiarazioni rese da Christian Agusta, amico
degli imputati, ed escludendo letture alternative fornite dalla difesa. Sarebbe
in tal modo rimasto non osservato il principio sancito dalla giurisprudenza di
legittimità che vuole che il superamento del limite ponderale ministeriale sia
dato insufficiente ad escludere la destinazione ad uso personale della
sostanza, nella inconcludenza a definire un univoco quadro di prova degli
elementi emersi agli atti. La sera dell’Il febbraio 2015 gli imputati erano
stati tratti in arresto per fatti commessi in epoca precedente; le dichiarazioni
dell’Agusta sarebbero state generiche, imprecise e contraddittorie e la Corte
di appello non si sarebbe pronunciata sui rilievi svolti sul punto dalla difesa;
nessun accertamento sarebbe stato condotto sul cellulare sequestrato a
B.B., dandosi per accertato in sentenza che egli ricevesse messaggi
da parte di clienti interessati all’acquisto di sostanza; la detenzione di un
bilancino di precisione e di cinque buste di plastica non avrebbe dovuto far
ritenere sussistente la destinazione della sostanza alla cessione a terzi.
2.2. Con il secondo motivo si fa valere mancanza di prova in ordine alla
ritenuta coltivazione di piante di marijuana ai fini di spaccio. Nel box, luogo
di pretesa coltivazione, sarebbe stata rinvenuta infatti sostanza del tipo
hashish e tanto, peraltro, nell’uso promiscuo del locale, destinato a
ripostiglio, da parte della famiglia. La condotta accertata, rudimentale e
limitata a poche piante, non sarebbe stata quella di coltivazione nella
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terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish, rispettivamente

riscontrata assenza di principio attivo nelle prime. Il giudice di appello si
sarebbe sottratto al dovere di controllo della motivazione di primo grado e la
prova, insufficiente e contraddittoria, non avrebbe dovuto condurre, pena la
violazione della ‘regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio’ di cui all’art. 533
cod. proc. pen., alla condanna degli imputati.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione in punto di
ritenuta responsabilità dì A.A., estraneo alle condotte di B.B., come sostenuto dalla diversità della natura della sostanza — avente

del primo rispetto a quella rinvenuta nel box e dalla circostanza che il
dichiarante X.X. avesse comunque riferito di fatti relativi a B.B..

3. I ricorsi sono inammissibili per tutti i proposti motivi.
3.1. Le denunciate carenze e contraddittorietà della prova ripropongono
una lettura diretta del fatto non deducibile dinanzi a questa Corte e sono,
ove di contestazione degli argomenti portati in sentenza, incapaci di
sostenere l’illegittimità della motivazione; che resta quindi ferma nell’operata
ricostruzione del quadro indiziario e la pure dedotta violazione della regola di
giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen., rimane oggetto di rilievo del tutto
generico.
3.2. La dedotta violazione delle norme quanto alla esclusione dell’uso
personale della sostanza in sequestro è portata per argomenti che restano
non dialoganti con la motivazione resa, per un inconcludente richiamo al
principio della non capacità del solo dato ponderale di superamento dei limiti
tabellari, a determinare una presunzione di destinazione della droga ad uso
non personale.
3.3. La sentenza impugnata, infatti, facendo buon governo degli esiti di
prova, offre invece all’indicato fine una valutazione compiuta degli ulteriori
parametri normativi, congruamente combinando al dato quantitativo, le
modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione (Sez. 3, n. 46610
del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991), segnate, queste ultime, dal
rinvenimento di strumenti atti alla pesatura ed al confezionamento e
congruamente apprezzate in sentenza in un sostanziale rapporto di
incompatibilità con il preteso uso personale della sostanza.
3.4. La segnalata, in sentenza, identità delle modalità di
confezionamento della sostanza che A.A. stava cedendo al terzo,
X.X., al momento dell’intervento degli operanti — che in detto contesto
procedevano all’arresto del primo — insieme alle convergenti dichiarazioni
testimoniali rese dallo stesso X.X., valgono a definire come aspecifiche le
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peraltro un principio attivo inferiore al massimo consentito —, in possesso

ulteriori deduzioni difensive sulla estraneità di A.A. ai fatti di
illecita detenzione che, relativi alla sostanza ed alla coltivazione rinvenuta
nel box, si vorrebbero in via esclusiva riferibili al germano B.B..

4. All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della equa
somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro
duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 7/12/2017

P.Q.M.

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