Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30488 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30488 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LICAJ NERTIL N. IL 19/10/1986
PIRRA PETRIT N. IL 21/06/1959
MECANJ FATJON N. IL 18/04/1984
avverso l’ordinanza n. 178/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
31/01/2014
se a la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PWCIALLI;
te/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Ue14 i difensoreAvv.)

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Data Udienza: 16/05/2014

Ritenuto in fatto

LICA] NERTIL, PIRRA PETRIT e MECANJ FATJON ricorrono avverso l’ordinanza di cui in
epigrafe che ha confermato, in sede di riesame, l’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dal Gip di Frosinone nei confronti degli indagati, cui era contestato di

stupefacente marijuana [circa kg. 523] [trattavasi di sostanza stupefacente che, celata
all’interno di un blocco di marmo, era stata introdotta nel territorio nazionale a Brindisi,
dove l’autoarticolato che la trasportava, era stata seguito dalla forze dell’ordine fino ad
Anagni, dove era stato sottoposto a controllo e il carico era stato sequestrato] nonché di
avere illecitamente detenuto un ulteriore quantitativo di

marijuana

[circa kg. 129,

rinvenuta in un garage in Roma, il cui telecomando di apertura era nella disponibilità del
PIRRA PETRIT].

Con il ricorso si evidenzia, con riferimento al primo episodio,

che erroneamente il

giudice del riesame non aveva ravvisata la competenza della AG di Brindisi, luogo di
introduzione in Italia dello stupefacente. Erroneamente era stata ravvisata la
competenza della AG di Frosinone, luogo ove il sequestro era avvenuto, evocando il
principio secondo cui, in ragione del rapporto di alternatività formale tra le condotte di
detenzione e di importazione, doveva farsi riferimento, ai fini della competenza, al luogo
di compimento della prima condotta addebitata ovvero, in difetto e in subordine, al luogo
da individuare facendo richiamo ai criteri suppletivi di cui all’articolo 9 c.p.p.: per
l’effetto, secondo il giudicante, nell’impossibilità di determinare quale fosse stata la
prima delle condotte addebitate, doveva farsi ricorso ai criteri suppletivi di cui all’articolo
9 c.p.p., con conseguente valorizzazione del luogo ove gli indagati detenevano la droga
[il luogo era stato individuato in Anagni, ove era stato eseguito il controllo e, poi, si era
disposto il sequestro della droga].

Con riferimento poi alla detenzione dell’ulteriore quantitativo, della droga ci si duole in
primo luogo del fatto che lo stesso tribunale in parte motiva aveva concluso per
l’esclusiva responsabilità del PIRRA PETRIT [che aveva la disponibilità del telecomando
utilizzabile per l’apertura del garage ove era custodita la droga], mentre in dispositivo
non ne aveva tratto le conseguenze nei confronti dei coindagati, annullando così in parte
qua la misura.

Poi si evoca l’incompetenza della AG di Frosinone, in ragione del luogo di rinvenimento
della droga: in un garage a Roma.

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aver illecitamente detenuto al fine di spaccio un quantitativo ingente di sostanza

Considerato in diritto

Quanto al primo motivo di doglianza, vale ricordare che, poiché le diverse condotte
previste dall’articolo 73 del dpr n. 309/90 sono

queste, quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano

indirizzate ad un unico fine, senza un’apprezzabile soluzione di continuità, costituiscono,
in una sorta di progressione criminosa, condotte plurime di un unico reato: cosicchè, per
determinare, in tal caso, la competenza per territorio occorre fare riferimento al luogo di
compimento della prima delle condotte addebitate. Ne deriva, per quanto interessa, che
nella importazione e successiva detenzione, senza soluzioni di continuità, di sostanza
stupefacente, vertendosi in ipotesi di reato permanente, competente a conoscere della
vicenda processuale non può essere che l’ autorità giudiziaria del luogo in cui ha avuto
inizio la permanenza, ovvero in cui la droga è stata introdotta nel territorio nazionale
(articolo 8, comma 3, c.p.p.) [ Sezione IV, 5 febbraio 2004, Valeri; nonché, Sezione IV,
14 gennaio 2005, Agosti, laddove, peraltro, si è giustamente evidenziato che il principio
in forza del quale competente a conoscere del reato di importazione è l’ autorità
giudiziaria del luogo in cui la droga è stata introdotta nel territorio nazionale, può valere
solo allorchè non si accerti che la condotta criminosa tesa all’importazione della sostanza
stupefacente sul territorio nazionale sia iniziata “prima” della formale introduzione della
droga sul territorio nazionale: in tale evenienza, non può che “anticiparsi” temporalmente
l’inizio della condotta incriminata, avendo riguardo al luogo ove sono state compiute tali
condotte penalmente rilevanti, quali possono essere, esemplificando, quella tesa alla
materiale predisposizione dei mezzi finanziari necessari per l’acquisto all’estero della
sostanza nonché quella tesa alla materiale organizzazione del “viaggio” ].
Ovviamente, qualora non sia accertato il luogo di introduzione delle sostanze
stupefacenti, la competenza spetterà all’autorità giudiziaria dei luoghi in cui le condotte
penalmente rilevanti successive all’importazione (detenzione e trasporto) siano poste in
essere [Cassazione, Sezione IV, 19 marzo 2003, Oufatah ed altro].

E’ facendo applicazione di questi principi che,

in ragione dei limiti del controllo di

legittimità e del fatto che si vede pur sempre nell’ambito di una vicenda “cautelare”, in
ordine alla quale si sconta la sommarietà dell’accertamento fattuale della vicenda, la
doglianza è inaccoglibile.

Il Tribunale del riesame, infatti, con apprezzamento di fatto incensurabile, stante i
suindicati limiti, ha ritenuto di dover affermare l’impossibilità di determinare quale sia

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formale,

tra loro in rapporto di alternatività

stata la prima condotta addebitata agli indagati [evidentemente avendo riguardo ad
attività prodromiche alla materiale introduzione della droga, avvenuta a Brindisi; cfr., del
resto, la sopra citata Sezione IV, 14 gennaio 2005, Agosti] e conseguentemente ha
ritenuto, non arbitrariamente, di attribuire rilievo ai fini della competenza al criterio
suppletivo radicato sull’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della condotta: ergo ,
qui, il luogo del controllo e del sequestro, in cui si è consumata la condotta della

E’ conclusione qui non censurabile, non potendosi del resto escludere che, nel prosieguo,
diverse possano essere le conclusioni in punto di competenza.

Non può trovare accoglimento anche l’altro motivo di doglianza teso ad accreditare
l’incompetenza della AG di Frosinone per la droga sequestrata a Roma.

Allo stato, infatti, non può escludersi, accreditandolo la contestazione come formulata,
la connessione tra i due episodi, con conseguente applicabilità dell’articolo 16, comma 1,
c.p.p. E’ verifica preclusa in questa sede alla Corte di cassazione.

Quanto poi all’ipotizzato contrasto tra il dispositivo e la motivazione, vale ricordare il
principio secondo cui l’ordinanza emessa all’esito del procedimento di riesame, in quanto
provvedimento camerale, si caratterizza per l’inscindibilità tra dispositivo e motivazione,
con la conseguenza che, in caso di divergenza tra le due parti, ai fini dell’individuazione
del suo significato è doverosa una lettura integrata dell’intero atto (Sezione VI, 23
gennaio 2014, PM e Bartolone).

In questa ottica, semmai, a fronte dell’inammissibilità dell’impugnazione, gli interessati
possono semmai attivarsi per la correzione ed integrazione ex articolo 130 c.p.p. davanti
al giudice della cautela.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

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detenzione illecita.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art.94,

Così deciso nella camera di consiglio in data 16 maggio 2014

Il Consigliere estensore

comma 1 ter, disp, att. c.p.p.

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