Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30487 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30487 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA ANGELO N. IL 30/05/1983
avverso l’ordinanza n. 245/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
18/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
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Data Udienza: 11/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Perugia ha
dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di Messina Angelo
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Terni 1’11.11.2011, con la quale
questi era stato condannato per il reato di cui all’art. 73 T.U. Stup., aggravato
dalla recidiva.
La Corte territoriale rilevava che con l’atto di appello l’impugnante aveva
omesso di confrontarsi con le argomentazioni utilizzate della sentenza impugnata

Messina sicchè l’appellante non aveva assolto all’onere di specificità dei motivi
dell’impugnazione, risolvendosi essa in una petizione di principio, del tutto avulsa
dalle ragioni che il giudice di primo grado aveva esposto a sostegno del proprio
giudizio, non investito di puntuale e specifica critica.

2.1. Ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia
avv. Massimo Proietti, che deduce violazione di legge in relazione
all’interpretazione data dalla Corte al requisito della specificità, certamente
ricorrente nel caso che occupa, in cui con l’appello si era contestata l’esistenza
delle prove poste a fondamento della condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico.
3.1. Ai sensi dell’art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l’impugnazione deve
enunciare, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto
e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. L’art. 591, co. 1, lett. c)
cod. proc. pen., commina la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione
quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen.
Come costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, sez. 6,
30/10/2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di impugnazioni,
l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c)
c.p.p., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame.
3.2. Nel caso di specie, l’atto di impugnazione omette qualsivoglia
indicazione degli elementi di fatto che, concretando la censura mossa alla
sentenza di primo grado, nonostante fossero concreti, specifici e pertinenti sono
stati ignorati o mal valutati dalla Corte di Appello, che ha concluso per
l’aspecificità dell’impugnazione. In tal modo anche il ricorso in esame si rivela
aspecifico.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore

2

per affermare che lo stupefacente non era destinato all’uso personale del

della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/4/2014.

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