Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30486 del 06/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30486 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PULPO DANIELE N. IL 25/07/1971
avverso la sentenza n. 919/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 30/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. LUCIA ESPOSITO ;
lette/sen)ite le conclusioni del PG Dott. f
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Uditi dif sor Avv.;

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Data Udienza: 06/03/2014

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 30 maggio 2013 la Corte d’appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Pulpo
Daniele in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione.
2. In primo grado, con sentenza del Tribunale di Taranto in data 9 maggio 2012,
il Pulpo era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 codice della

3. Avverso la citata sentenza della Corte d’appello di Lecce ha proposto ricorso
per cassazione il Pulpo, a mezzo del difensore, deducendo due motivi di
doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
3.1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., c. 1 lett. c), in relazione all’art. 178 c.p.p.,
lett. c), per avere la Corte d’appello emesso l’impugnata sentenza senza fissare
la pubblica udienza e senza dar luogo al contraddittorio previsto per legge.
3.2. Violazione dell’art. 606 c.p.p., c. 1 lett. b) per inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale con riferimento all’art. 129 c.p.p., in relazione
all’art. 157 c.p.p., poiché la Corte d’appello avrebbe dovuto indicare le ragioni
per le quali aveva ritenuto di dichiarare estinto il reato, senza pronunciare sul
presupposto inerente alla sussistenza o meno dell’evidenza in atti che il fatto non
sussiste (art. 129 c.p.p., comma 2) e senza consentire, eventualmente, la
rinuncia alla prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e va accolto.
5. La Corte distrettuale ha deliberato la sentenza impugnata de plano, in assenza
della trattazione del processo in udienza e della interlocuzione delle parti. Alla
luce di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte,
deve ritenersi illegittima la sentenza predibattimentale con la quale la Corte
d’appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari
l’estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), in quanto il rinvio di cui
all’art. 598 cod. proc. pen. alle norme che disciplinano il giudizio di primo grado
non comprende l’eccezionale procedura prevista dall’art. 469 cod. proc. pen.
(Sez. 2, n. 42411 del 04/10/2012, Rv. 254351). Deve ritenersi, altresì,
sussistente, anche in presenza della prescrizione del reato, l’interesse
dell’imputato alla dichiarazione di nullità della sentenza d’appello che abbia
deliberato “de plano” l’improcedibilità del medesimo, perché solo il giudice del
merito può valutare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento al contenuto di tutti gli atti del

strada, accertato in Taranto il 23/3/2008.

processo (Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, dep. 15/06/2011, Rv. 250499, Cass.
Sez. VI n. 28478 del 27/6/2013, Rv. 255862,).
6. Alla luce dei principi esposti va disposto l’annullamento della sentenza
impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce perché provveda alla
celebrazione del giudizio d’appello.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce
per la celebrazione del giudizio d’appello.
Così deciso in Roma il 103/2014
Il Consi liere estensore

Il Presid te

P.Q.M.

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