Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30485 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30485 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FURELLI FRANCESCO N. IL 05/06/1973
avverso l’ordinanza n. 3216/2010 GIP TRIBUNALE di VELLETRI, del
16/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette/smrite le conclusioni del PG Dott. e eAz
cilue/A-o
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Uditi dife sor Avv.;

Data Udienza: 04/03/2014

Ritenuto in fatto
bA.vno
1.11 Giudice per le indagini preliminar
—Vli Velletri emetteva nei confronti di Francesco
Furelli decreto penale di condanna per il reato di cui agli articoli 590 c.p. e per la
correlata contravvenzione attinente a violazioni concernenti la vigilanza sulla
osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori.
2.Con provvedimento del 16/9/2013 lo stesso giudice dichiarava inammissibile
l’opposizione, ritenendola tardiva rispetto alla notifica del provvedimento

medesimo ufficiale giudiziario. Irrilevante la successiva notifica ripetuta
inspiegabilmente allo stesso imputato il 1/10/2012″.
3. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato,
deducendo inosservanza di norme processuali (148 co. 3, 172 ss e 461 c.p.p.) e
contraddittorietà della motivazione per travisamento del fatto.
Chiede l’annullamento dell’atto, osservando che l’opposizione, proposta il
15/10/2012, era tempestiva rispetto alla notifica del decreto effettuata il
1/10/2012, come da relata in suo possesso, contenente anche la trascrizione del
numero cronologico della notificazione, ancorché la relata trasmessa al Giudice per
le indagini preliminari dal medesimo Ufficiale Giudiziario, recante il medesimo
numero di cronologico, riportasse la data del 25/9/2012. Osserva che in tale
situazione il giudice, con iter argomentativo errato, ha tratto la convinzione che
sarebbero state effettuate due notifiche dello stesso atto. Rileva che il giudice
avrebbe dovuto accordare valore alla notifica riportata sulla copia effettivamente
consegnata all’imputato.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con propria requisitoria
scritta, chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di
Velletri. Il ricorrente con memoria formulava motivi aggiunti ex art. 611 c.p.

Considerato in diritto

La Corte ritiene fondato il ricorso.
Nell’adottare la pronuncia impugnata, infatti, il giudice non ha tenuto nella giusta
considerazione il tenore dell’art. 168 co. 2 c.p.p., che disciplina l’ipotesi di
contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata al destinatario e quella
contenuta nell’originale. Dispone la norma richiamata che nel caso indicato
“valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata”. In
applicazione del suddetto principio, se sulla copia del decreto penale risulti trascritta
una data di notificazione diversa da quella risultante dall’originale è quella
consegnata all’imputato che deve assumersi quale data della notificazione ai fini
2

all’imputato in data 25/9/2012 “risultante da relata in pari data e certificazione del

della decorrenza del termine per opposizione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1324
del 27/04/1994 Rv. 200374 : “Nel caso in cui sulla copia consegnata all’imputato
appaia dubbia l’identificazione della data di notificazione che fa decorrere il termine
per opporsi al decreto penale di condanna – nella specie la data, scritta a mano, era
leggibile come 17.2.93 o come 19.2.93 – quest’ultima, in base al principio “in dubio
pro reo”, deve assumersi come data della notificazione e, qualora sia diversa da
quella della notificazione risultante dall’originale (11.2.93), deve applicarsi la

vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta
nell’originale, valgono per ciascun intervallo le attestazioni contenute nella copia
notificata”. (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza che dichiarava
inammissibile l’opposizione perché proposta oltre il termine prescritto)”.
In forza del richiamato principio il ricorso va accolto, con annullamento della
sentenza e rinvio al Tribunale di Velletri.

P.Q.M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma, il 4/3/2014.

disposizione del secondo comma dell’art. 168 cod. proc. pen., secondo cui “quando

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