Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30483 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30483 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VITARELLI FRANCESCO N. IL 20/10/1943
FICANO ANTONINO N. IL 25/02/1952
avverso la sentenza n. 288/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del
07/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Gen rale in wrsona del Dott.
che ha concluso per ,{
ti° 01,ti

Udito, per la parte civile, l’Avv//
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Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 25/06/2014

Ritenuto in fatto

VITARELLI Francesco e FICANO Antonino sono stati ritenuti responsabili
del reato di lesioni personali colpose gravi aggravate dalla violazione
della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore CHIIRIATTI

L’infortunio si è verificato in data 5.1.2006 durante le operazioni di
movimentazione di enormi lastre di vetro delle dimensioni di m. 3X m.
2,50, del peso complessivo di q.22 circa, allorchè il Chiriatti veniva
investito dal carico che si ribaltava con frantumazione di vetri al suolo,
subendo lesioni giudicate guaribili in 272 giorni con indebolimento
permanente di un organo.

Al Vitarelli, titolare dell’omonima vetreria, è stato contestato di non
avere informato i quattro operai della G.S.( tra cui il Chiriatti) dei rischi
specifici della sua azienda e di non aver messo a disposizione
attrezzature idonee alla movimentazione di carichi pesanti; al Ficano,
quale collaboratore con funzioni direttive della G.S. s.r.I., è stato,
invece, addebitato di avere ordinato ai predetti operai di recarsi presso
la vicina vetreria del Vitarelli per aiutarlo a movimentare il carico di vetri
di notevoli dimensioni, senza informarli ed istruirli sui rischi di un lavoro
diverso dalle loro abituali mansioni.

La sentenza di appello, nel confermare l’impostazione in fatto della
sentenza di primo grado, secondo la quale era stato il Ficano, su
richiesta del Vitarelli, a decidere di inviare gli operai occupati nella sua
azienda, all’inizio della loro giornata di lavoro, presso la vetreria per lo
scarico delle pesanti lastre di vetro- la cui successiva rottura aveva
determinato le lesioni del Chiriatti- sottolineava in fatto che non era
utilmente invocabile, ai fini di esclusione della responsabilità, l’asserito
errore degli stessi operai nell’appoggio al muro delle lastre ( era stata
“l’intera balla a cedere non a cadere”), sia perché l’intera operazione si
era svolta sotto la direzione del Vitarelli sia perché in ogni caso non era
possibile pretendere dagli stessi alcuna particolare diligenza rispetto a
mansioni del tutto estranee a quelle normalmente svolte.

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Bruno, dipendente della ditta G.S. s.r.I..

In diritto, la responsabilità del Vitarelli era ancorata all’obbligo del
datore di lavoro di garantire in generale la sicurezza dell’ambiente
lavorativo anche a qualsivoglia persona presente sul luogo, ivi compresi,
come nel caso in esame ai lavoratori ” distaccati” da una impresa ad
un’altra, sia pure per un tempo assai limitato e per un compito ben
determinato; la responsabilità del Ficano era invece ricondotta a quella

presso la ditta del vicino al fine di svolgere un lavoro del tutto estraneo
alle mansioni da essi abitualmente svolte, senza fornire loro dettagliate
informazioni sui rischi specifici e senza collaborare all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti
connessi alla esecuzione della nuova e diversa prestazione.
In questa prospettiva i giudici di appello negavano l’applicabilità del
principio di affidamento invocato dal Ficano.

Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con due distinti ricorsi.

VITARELLI Francesco lamenta che la Corte di merito aveva fornito una
rappresentazione della dinamica dei fatti in contrasto con le
dichiarazioni rese da uno degli operai impegnati nell’operazione, dalle
quali emergeva che la caduta dei lastroni si era verificata a seguito
dell’errato posizionamento dei medesimi sul muro., non inclinato
obliquamente con la parte alta verso il muro,con la conseguente
impossibilità del medesimo di intervenire.
Non era pertanto ravvisabile alcun nesso di causalità tra la richiesta di
ausilio ai dipendenti della G.S. e l’evento di danno verificatosi.

FICANO Antonino svolge analoghe considerazioni sostenendo che dalla
corretta ricostruzione del fatto emerge che il carico sia caduto solo per
essere stato maldestramente appoggiato al muro.
Nessuna responsabilità poteva, pertanto, essere individuata a suo carico
in quanto l’attività di scarico di lastre di vetro da un autocarro ed il loro
trasporto non richiede particolari informazioni in ordine ai possibili rischi
connessi all’espletamento del lavoro. Si sostiene altresì l’illogicità della
sentenza nella parte in cui esclude l’errore nell’appoggio al muro sul

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del datore di lavoro che disponeva il distacco dei propri lavoratori

rilievo che operazioni erano state effettuate sotto la diretta vigilanza del
Vita relli.
Nessun rapporto di causalità era, pertanto, riscontrabile tra la condotta
ascritta al Ficano di aver consentito che i dipendenti provvedessero allo
scarico delle lastre e l’evento lesivo, riconducibile esclusivamente alla
responsabilità del Vitarelli, il quale aveva assunto su di sé la
responsabilità della direzione dei lavori, ponendo in essere una condotta

Considerato in diritto

I ricorsi sono infondati.

La sentenza impugnata è corretta nell’applicazione dei principi di
diritto, non presenta vuoti motivazionali né è caratterizzata dalle
asserite illogicità.

In proposito, giova preliminarmente evidenziare che la Corte di appello
ha tenuto conto degli elementi acquisiti e ha affermato che la dinamica
dell’infortunio dovesse essere ricostruita nei seguenti termini.

I quattro operai della G.S.s.r.I.( tra cui l’infortunato), su sollecitazione
del Ficano, direttore della G.S. s.r.I., si erano recati presso la vicina
vetreria del Vitarelli per aiutarlo a movimentare un carico di vetri di
notevoli dimensioni e di rilevante peso ( q. 22) e durante le operazioni
di movimentazione, avvenute su di un precario carrellino a rotelle, i
lastroni di vetro erano caduti sul terreno infrangendosi sul Chiriatti il
quale aveva riportato le gravi lesioni descritte nel capo di imputazione.

Trattasi di ricostruzione qui incensurabile, in ordine alla quale deve
procedersi a verificare la correttezza della decisione.

Entrambi i ricorrenti hanno contestato la ricostruzione del fatto circa le
modalità di rottura delle lastre, sostenendo che, come affermato dal
giudice di primo grado, la caduta accidentale delle stesse era stata
determinata dalla condotta colposa degli operai che le avevano
appoggiato in equilibrio precario al muro.

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con efficacia causale esclusiva nella determinazione dell’evento.

Alla luce di tale ricostruzione il Vitarelli ed il Ficano hanno invocato
l’esclusione di ogni responsabilità: il primo, sul rilievo che si era trattato
di evento accidentale, non evitabile dal ricorrente attraverso le proprie
conoscenze tecniche, il secondo, ha, invece, richiamato il principio di
affidamento, in base al quale la direzione dell’intera operazione da parte
del Vitarelli, persona qualificata e competente, avrebbe comportato

lavori, esonerandolo da ogni responsabilità dell’evento lesivo.

Ciò premesso, va innanzitutto evidenziato che i ricorrenti propongono
una ricostruzione del fatto non risultante dal testo della sentenza e
come tale preclusa alla cognizione del giudice di legittimità,
risolvendosi in una censura sulla valutazione delle emergenze fattuali
della vicenda come ricostruite dal giudice di merito, pur in presenza di
una motivazione logicamente argomentata.

In secondo luogo, anche accogliendo la ricostruzione secondo la quale
l’evento lesivo sarebbe stato determinato dall’erroneo appoggio delle
lastre di vetro al muro, i termini delle rispettive responsabilità non
cambiano.

La censura del Vitarelli non tiene conto che allo stesso è stato
contestato di non avere fornito il lavoratore di tutti i presidi di sicurezza
o altre attrezzature adeguate per il trasporto delle lastre, tra i quali
certamente non rientra il carrellino, risultato del tutto inidoneo allo
scopo (art. 35, comma 1, DPR 626/94) e di non averli informati sui
rischi specifici della sua azienda ( artt. 7 e 89 del medesimo decreto), e
non è dubitale che spettasse in ogni caso all’imputato, in forza della sua
esperienza, fornire indicazioni agli operai inesperti in quel settore sulle
modalità di appoggio delle lastre al muro.

Ciò che rileva ai fini dell’affermazione della responsabilità del Vitarelli è
che, in materia di normativa antinfortunistica, l’obbligo del datore di
lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai
soggetti che nell’impresa hanno prestato la loro opera, quale che sia
stata la forma utilizzata per lo svolgimento della prestazione.

l’assunzione su quest’ultimo della responsabilità dell’esecuzione dei

Tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi, al
riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a
questi equiparato (cfr. art. 3, comma 2, del dpr 27 aprile 1955 n. 547)
o, anche, di persona estranea all’ambito imprenditoriale, purchè sia
ravvisabile il nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina

Infatti,

secondo assunto pacifico e condivisibile, le norme

antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori,
ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni
nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate finanche a tutela dei
terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione,
accedono nell’ambiente lavorativo, a prescindere da un rapporto di
dipendenza diretta con il titolare dell’impresa (cfr anche, Sezione IV, 24
giugno 2008, Ansalone ed altro).

E’ di decisivo rilievo, in proposito, il disposto dell’articolo 2087 del
codice civile, in forza del quale, il datore di lavoro, anche al di là delle
disposizioni specifiche, è comunque costituito garante dell’incolumità
fisica e della salvaguardia della personalità morale di quanti prestano la
loro opera nell’impresa, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non
ottemperi all’obbligo di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene
imputato in forza del meccanismo previsto dall’articolo 40, comma 2,
c.p.

Parimenti infondato è il ricorso proposto dal Ficano, con il quale si
sostiene l’esenzione da responsabilità del datore di lavoro trattandosi di
rischi specifici propri della ditta che si era avvalsa del lavoro degli operai
della G.S..

La censura non tiene conto che la responsabilità del committente, in
ossequio alla disciplina di settore- (prima, l’articolo 7 del decreto
legislativo n. 626 del 1994; ora, trasfuso sostanzialmente nell’articolo
26 del decreto legislativo n. 81 del 2008)- non esclude quella del datore
di lavoro in caso di infortunio.

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sugli obblighi di sicurezza.

Nella stessa prospettiva è stato altresì ritenuto che in caso di distacco
di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, per effetto della modifica
normativa introdotta dall’art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81, sono a carico dddistaccartuti- otutti gli obblighi di prevenzione e
protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il
lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle
mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del

Farinotti ed altro, rv. 256597).

Il datore di lavoro, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora
l’evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò
avviene, ad esempio, quando abbia consentito l’inizio dei lavori in
presenza di situazioni di fatto pericolose, come nel caso in esame, in cui
non erano presenti nel luogo di lavoro attrezzature idonee per
l’esecuzione dei lavori l’omessa adozione delle misure di prevenzione
prescritte sia immediatamente percepibile.

In tal senso, i giudici di merito hanno evidenziato che l’imputato era
venuto meno ai propri doveri di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori, inviando gli operai presso la ditta del vicino, al fine di
svolgere un lavoro del tutto estraneo alle mansioni da essi abitualmente
svolte, senza fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici e
senza collaborare nell’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione
della nuova e diversa prestazione.

Nè potrebbe valere nel caso concreto in esame il richiamo, al principio
del c.d. “affidamento” in tema di infortuni sul lavoro, in virtù del quale
ciascun consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo le
regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio
dell’attività che di volta in volta viene in questione – posto che, come
più volte affermato
Detto principio , come evidenziato nella sentenza impugnata, non opera
allorchè il mancato rispetto da parte di terzi delle norme
precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell’inosservanza
di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio, come

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datore di lavoro distaccante. ( v. da ultimo, Sezione IV, 19 aprile 2013,

nel caso in esame.
Tale principio non potrebbe, infatti,

essere utilmente richiamato

dall’imputato ne’ con riferimento all’operato dei suoi dipendenti, da lui
non istruiti sulle corrette modalità di esecuzione dell’operazione di
movimentazione delle pesanti lastre di vetro (mancata istruzione
integrante violazione di norma antinfortunistica, ritenuta
causalmente connessa con la verificazione dell’evento), ne’ con

pregressa violazione rimproverata al Ficano.

Per le ragioni che precedono i ricorsi vanno rigettati, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità.

P.Q.M.

rigettai ricorsi e condanna i ricorrenti al

pagamento delle spese

processuali.
Così deciso in Roma in data 25 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

riferimento alla condotta del coimputato Vitarelli, attesa proprio la

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