Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30481 del 25/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 30481 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAGO FRANCESCO N. IL 16/04/1987
avverso la sentenza n. 1909/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 20/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore CLerperale in persona del Dott. %
che ha concluso per 4 I(
4t7-\ o oW
A”: co‘ ,

Udito, per la parte civile, l’Avv //

/

Uditi difensor Avv./’

Data Udienza: 25/06/2014

Ritenuto in fatto
LAGO FRANCESCO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la corte di appello,
confermando quella di primo grado, l’ha riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo
aggravato dalla violazione delle norme sulle circolazione stradale commesso in danno di
GIORGIO IVAN, a seguito di incidente stradale provocato mentre era alla guida del proprio veicolo,

La Corte di merito apprezzava i profili di colpa contestati, riconoscendo – anche attraverso la
disamina degli esiti delle consulenze tecniche sull’incidente – rilievo decisivo alla circostanza che
l’imputato procedeva ad una velocità esorbitante rispetto ai limiti stabiliti per quel tratto di strada
e comunque superiore a quanto impostogli dallo stato dei luoghi [segnaletica di pericolo di
successione di curve], onde- anche ad ammettere che egli fosse stato disturbato dall’effetto
abbagliante dei proiettori anteriori di un’autovettura non identificata che procedeva in senso
inverso, per distrazione avesse tamponato un autocarro che lo precedeva, ovvero, come
sostenuto dalla difesa, fosse stato disturbato dall’invasione della propria corsia da parte di detto
autoveicolo- la propria condotta di guida violativa e imprudente gli aveva impedito di controllare il
veicolo che era finito con lo strisciare il guard-rail e l’urtare un muretto allocato alla fine del
guard-rail, con l’esito mortale per uno dei passeggeri.

Con il ricorso, preceduto dalla trasposizione dell’iter processuale, si deduce che la Corte avrebbe
dovuto mandarlo . assolto per essersi interrotto il rapporto di causalità tra il proprio
comportamento, indotto dallo “stato di necessità” di evitare il veicolo che aveva incrociato, e
l’evento morte, attribuibile alla condotta dei responsabili della strada, che avevano consentito di
prevedere la presenza del muretto di cemento contro cui si era schiantato il veicolo.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al ricostruito giudizio di responsabilità, va ricordato che la ricostruzione di un incidente
stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti della
strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale
di ciascuna colpa concorrente- è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di
apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata moti2

a bordo del quale la vittima era trasportata.

vazione (Sezione IV, 5 dicembre 2007, Proc. Rep. Trib. Forlì in proc. Benelli; nonché, Sezione IV,
12 dicembre 2008, Spinelli).

Qui risulta che il giudicante ha fatto buon governo dei propri poteri valutativi, nel ricostruire
l’incidente, in modo del resto pienamente conforme rispetto alla decisione di primo grado,
attraverso una approfondita disamina delle risultanze dei rilievi dei Carabinieri [di cui si è

apprezzata la valenza, escludendo la fondatezza delle critiche avanzate dalla difesa] e delle
consulenze tecniche [anzi, sul punto, esaminando con particolare attenzione il profilo della velocità
del veicolo condotto dalla vittima, escludendo in proposito – con argomenti non illogici- che la
velocità non fosse stata frutto della manovra consapevolmente attuata dall’imputato per cercare
di evitare l’impatto con la vettura che aveva incrociato]. In tal modo, in modo logico e coerente è
stato ricostruito l’addebito cautelare e, con esso, è stato dimostrato il nesso eziologico rispetto alla
verificazione dell’incidente.

In questa prospettiva, la doglianza è squisitamente di merito, perché suppone una rinnovata e
diversa lettura degli elementi concordemente valutati a fini di prova in prima e secondo grado.

Mentre, sotto il profilo della correttezza giuridica della decisione, va ricordato che sono cause
sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l’evento, quelle del tutto
indipendenti dalla condotta dell’imputato, sicchè non possono essere considerate tali quelle che
abbiano causato l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato, atteso che, venendo a mancare
una delle due, l’evento non si sarebbe verificato (Sezione IV, 13 gennaio 2011, Franzè), e che, in
materia di responsabilità da circolazione veicolare, l’utente della strada (nel caso di infortunio
subito da terzo) va esente da penale responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune
da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica (osservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline), che della colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia), presentandosi in
tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell’evento ( v. Sezione IV, 19
settembre 2006, Minim).

Per l’effetto, a fronte di un comportamento sicuramente colposo dell’imputato [il dato della
velocità tenuta è stato acclarato in sede di merito], correttamente è stata esclusa valenza di
effetto “interruttivo” alla condotta dell’automobilista incrociato, in ragione del fatto che, in assenza
della condotta contestata all’imputato, l’evento che si è verificato non si sarebbe verificato.

Mentre parimenti, si è riconosciuto, in modo non illogico, che il muretto avesse avuto solo
l’effetto di accrescere la pericolosità del tratto stradale, senza potersi elevare a dato interruttivo
3

del nesso eziologico, proprio in ragione del fatto che, comunque, una velocità pertinente avrebbe
potuto evitare il verificarsi dell’incidente.

Va anzi soggiunto, a completamento, l’ulteriore rilievo che, poiché le norme sulla circolazione
stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di
pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un

costituisce di per sé condotta negligente. In altri termini, il conducente risponde anche dei
comportamenti altrui, sia pure non corretti, quando essi rappresentino prevedibili eventi nella
circolazione stradale (Sezione IV, 14 febbraio 2008, Notarnicola ed altro): circostanza che elide
tout court

rilievo agli argomenti difensivi basati sulla attribuita rilevanza esclusiva del

comportamento del conducente del veicolo incrociato.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno
2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese
processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA