Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3048 del 07/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3048 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERLICH GIUSEPPE N. IL 14/06/1983
avverso la sentenza n. 4671/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 07/10/2014

R.G.: 17617/2014
Motivi della decisione
L’avvocato Giuseppina Valentina Aronica, difensore di Berlich Giuseppe,
ricorre , nell’interesse di quest’ultimo,avverso la sentenza 777/2014 della Corte
d’Appello di Palermo, che ha condannato Berlich per furto in appartamento ed
inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale , lamentando vizio di
carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato sia perché la
lettera c) in relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen., perché le doglianze
sono del tutto prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento
impugnato. Le censure sono infatti formulate in modo apparente , tale da non
consentire l’individuazione ,per la carenza di specifica indicazione , dei punti
viziati della motivazione .Le valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a
precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione , si palesano, comunque,
immuni da vizi logici o giuridici.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così dcisi i R
, camera di consiglio del 7 ottobre 2014.
Il ConigljeI4 re ti re
Il Presidente
M. Cammino

motivazione è congrua e priva di vizi manifesti sia per violazione dell’art. 591

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