Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30478 del 24/06/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30478 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARLUCCIO ROBERTO N. IL 20/06/1949
avverso la sentenza n. 12/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MAGLIE, del
28/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vt r‘NA„<„,-0 che ha concluso per o Udito, per la parte civile, l'Avv./
Uditi difensor Avv. ~va Data Udienza: 24/06/2014 Ritenuto in fatto CARLUCCIO Roberto, tramite difensore, ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che,
confermando parzialmente quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di
lesioni personali colpose nei confronti di BIBBO' Genni conseguenti alla negligente custodia di
un cane mentre assolveva l'imputato dal reato di ingiuria - contestato in continuazione- con la
formula perché il fatto non sussiste, lasciando inalterata la condanna alla pena di euro 700,00 Con il primo motivo lamenta che il giudice di secondo grado, nel confermare la sentenza di
primo grado per I solo reto di lesioni colpose aveva omesso di ridurre la pena.
Con il secondo motivo assume, producendone copia, che, dopo la decisione di secondo grado,
sarebbe intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata: insta per l'annullamento
senza rinvio.
Considerato in diritto Il ricorso merita di essere accolto, in via assorbente, con riferimento al secondo motivo.
Come è noto, la remissione di querela, anche se intervenuta successivamente ad un ricorso
per cassazione inammissibile, purchè proposto nei termini indicati dall'articolo 585 c.p.p.,
determina l'estinzione del reato per tale causa (Sezioni unite, 25 febbraio 2004- 27 maggio
2004 n. 24246, Chiasserini).Le spese del procedimento sono poste a carico del querelato ex
art. 340, comma 4, c.p.p, non risultando diversa determinazione.
L'altro motivDrisulta assorbito dalla presente decisione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela;
pone le spese del procedimento a carico di CARLUCCIO Roberto.
Così deciso in data 24 giugno 2014 Il Consigliere estensore di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.