Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30476 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30476 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
QUARANTA VINCENZO N. IL 02/08/1965
avverso la sentenza n. 3487/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V”,,, Lar,,.,„0
che ha concluso per
–i-b

a uf/e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

A,

Data Udienza: 24/06/2014

Ritenuto in fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava quella del
giudice di primo grado, che aveva dichiarato QUARANTA Vincenzo responsabile del reato
di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lettera c)codice della strada),
commesso in data 12.12.2009, e lo aveva condannato, concesse le attenuanti generiche,

rigettava la richiesta di ammissione

4 1.4» lavoro di pubblica utilità presentata in sede di

discussione dal difensore rilevando la genericità della domanda priva degli elementi di
specificità richiesti dalla norma.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Quaranta Vincenzo, tramite
difensore, articolando due motivi.

Con il primo solleva la questione di costituzionalità dell’art. 114 disp. att. c.p.p per
violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione con conseguente nullità degli accertamenti
effettuati.

In via subordinata, con il secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui il
giudicante ha rigettato la richiesta dell’imputato di sostituzione della pena con il lavoro di
pubblica utilità sottolineando che è sufficiente, contrariamente a quanto affermato in
sentenza, la non opposizione dell’imputato.

Considerato in diritto

Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento al secondo motivo.

Con riferimento al primo motivo va ricordato, che, in tema di guida in stato di ebbrezza,
secondo l’opinione preferibile, la nullità derivante dall’omesso avviso all’indagato da parte
della polizia giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed indifferibile, quale è la
sottoposizione dell’indagato ai test per il rilievo del tasso alcolemico, della facoltà di farsi
assistere dal difensore, è di natura “intermedia” e deve ritenersi sanata se non
tempestivamente rilevata o se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo, il
compimento dell’atto, ai sensi dell’articolo 182, comma 2, c.p.p. Detto altrimenti, il
mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in
violazione dell’articolo 114 delle disposizioni di attuazione c.p.p., dà luogo ad un nullità a
regime intermedio, che deve ritenersi sanata se non è dedotta prima del compimento
2

alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 3000,00 di ammenda. La Corte di merito

dell’atto oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo il compimento dell’atto al
quale la parte ha partecipato, ai sensi dell’articolo 182, comma 2, c.p.p., anche mediante
lo strumento delle memorie o richieste, senza quindi attendere il compimento di un
successivo atto del procedimento (cfr. tra le altre, Sezione IV, 8 maggio 2007, Nania;
Sezione IV, 5 marzo 2009, Bonanno; Sezione IV, 19 settembre 2012, Sarullo).

In realtà, qui non si pone alcun problema di nullità, risultando dalla sentenza gravata, con
accertamento di fatto non rinnovabile, che l’interessato era stato avvisato della facoltà di

sottoscrivere il relativo verbale.

Manifestamente infondata è la questione di costituzionalità dell’art. 114 disp. att. c.p.p per
violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione sul rilievo della disparità di trattamento rispetto
agli imputati che hanno la possibilità di avvalersi di un difensore di fiducia.
La questione sollevata dal ricorrente è estranea al caso in esame in cui la polizia
giudiziaria nel procedere all’accertamento urgente costituito dall’alcooltest avverte la
persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal
difensore di fiducia.
La doglianza della difesa si incentra, invece, sulla mancanza dell’obbligo in via preventiva
da parte della P.G. di nominare un difensore di ufficio per assistere la persona sottoposta
alle indagini al compimento degli accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p.
La questione riguarda, pertanto, la portata dell’art. 97, comma 3, c.p.p., che prevede i
casi in cui è prevista la nomina del difensore di ufficio, tra il quali, per scelta legislativa,
non sono previsti gli accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p, tra i quali rientra l’esame
alcoli metrico.
La questione, quindi, si palesa anche irrilevante.

La sentenza regge, pertanto, appieno al vaglio della congruità e completezza della
motivazione, risultando che questa ha spiegato l’affermazione di responsabilità facendo
richiamo ai risultati dell’alcooltest, correttamente eseguito e inequivocabilmente indicativo
del superamento della soglia alcolica consentita .

Fondato è l’ultimo motivo.
Infatti, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria inflitta con il lavoro di pubblica
utilità (articolo 186, comma 9 bis, del codice della strada), laddove sollecitata
dall’imputato, non è neppure subordinata all’obbligo dell’indicazione delle modalità
esecutive dello stesso [indicazione del lavoro, dell’ente presso cui si intenda svolgere
l’attività, del consenso dell’ente, del piano di lavoro concordato, ecc.] (cfr. ex pluribus
Sezione IV, 2 febbraio 2012, Ambrosi).
3

farsi assistere da un difensore, ma vi aveva espressamente rinunciato, rifiutandosi di

La sentenza, pertanto, fermo il giudizio di responsabilità, va annullata in parte qua
limitatamente al punto della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sostituzione della
pena con il lavoro di pubblica utilità e rinvia alla Corte d’ Appello di Milano. Rigetta il

Così deciso in data 24 giugno 2014

r

Il Consigliere estensore
Piccialli
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Il Presidente
Carlo G’

p e Brusco

ricorso nel resto.

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