Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30475 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30475 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIBRETTI SANDRO N. IL 17/09/1976
INCERTO COSIMO N. IL 18/03/1958
avverso la sentenza n. 1808/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Aldo Policastro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente al trattamento sanzionatorio, rigetto nel resto;
Udito il difensore Avv. Alberto Lodigiani, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso e in via subordinata per l’annullamento
con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio nonché per la
remissione in termini per chiedere la messa in prova, istituto previsto
dalla legge n.74 del 2014;

Data Udienza: 17/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 27/05/2013 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la
sentenza emessa in data 30/11/2011 dal Tribunale di Vigevano, che aveva
dichiarato Incerto Cosimo colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73,
comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver ceduto con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso con frequenza mensile a Scelsi Antonio circa
gr.1 di marijuana e Libretti Sandro colpevole in relazione a 16 capi d’imputazione

per altrettante condotte di illecita cessione di sostanza stupefacente di tipo
marijuana e hashish.

2. Ricorre per cassazione Incerto Cosimo, con atto sottoscritto dal difensore,
censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione. Secondo il
ricorrente, la Corte di Appello si sarebbe limitata ad asseverare la pronuncia del
giudice di primo grado in merito alla credibilità di Scelsi Antonio senza prendere
in considerazione le censure illustrate nell’appello; la Corte non avrebbe esposto
su quali presupposti tale testimone dovesse ritenersi credibile, non essendo
rilevante la circostanza che il testimone avesse riconosciuto la fotografia
dell’imputato, essendovi tra gli stessi rapporto di parentela, né il contenuto delle
telefonate tra gli stessi intercorse ed essendo stato negativo l’esito della
perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato.

3. Ricorre per cassazione Libretti Sandro, con atto sottoscritto dal difensore,
censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione. Secondo il
ricorrente, la Corte di Appello non avrebbe esaminato i singoli episodi di
cessione alla luce delle censure mosse dalla difesa nell’atto di appello,
limitandosi a sostenere che il quadro probatorio fosse omogeneo e granitico;
occorreva verificare, si assume, la credibilità delle dichiarazioni rese dai
tossicodipendenti, avendo la stessa Corte riconosciuto che le perquisizioni svolte
nei luoghi abitualmente frequentati dall’imputato avevano dato esito negativo,
essendo emerso che l’imputato non avesse partecipato alla consegna materiale
dello stupefacente e non essendovi stato alcun riscontro nelle telefonate
intercettate. La Corte territoriale, si assume, non avrebbe motivato in merito
alle censure mosse dalla difesa alla rilevanza o meno della qualifica di taluni
degli acquirenti, alcuni dei quali tratti in arresto e sottoposti a misura cautelare.
Le dichiarazioni di uno dei tossicodipendenti non sarebbero state utilizzabili in
quanto in contrasto con l’art.64, commi 3 e 3-bis cod.proc.pen. e con riferimento
all’art.351, comma

1-bis,

cod.proc.pen., sussistendo l’incompatibilità di
2

concernenti il delitto previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, T.U. Stup.

testimone ai sensi dell’art. 197 cod.proc.pen., pur trattandosi di rito abbreviato.
Le motivazioni svolte nella sentenza impugnata per respingere le censure in
merito al regime sanzionatorio applicato, fondate sulla condotta abituale e
professionale dell’imputato, secondo il ricorrente non sarebbero condivisibili
perché in contrasto con le dichiarazioni rese dai tossicodipendenti e con il fatto
per cui non sono stati trovati strumenti utilizzabili per il commercio di sostanze
stupefacenti all’esito delle perquisizioni.

1. La sentenza impugnata ha preso in esame le doglianze mosse con l’atto di
appello avverso la pronuncia di primo grado, non senza sottolinearne la
genericità, fornendo specifica replica a tali censure sia con riferimento alla
inutilizzabilità di taluni atti del procedimento, eccepita dalla difesa di Libretti
Sandro, sia con riferimento ai criteri seguiti nella valutazione della prova
dichiarativa ed alle ragioni per le quali tale prova sia stata ritenuta idonea a
fondare il giudizio di colpevolezza.
1.1. Per converso, i ricorsi qui proposti presentano doglianze generiche e
reiterano le censure mosse con l’atto di appello, senza confrontarsi con la
sentenza qui impugnata che, per quanto riguarda Incerto Cosimo, a pag.6 ha
riportato in dettaglio i motivi di impugnazione, a pag.7 ha replicato con
argomentazione congrua e ampiamente satisfattiva del canone di logicità alle
censure mosse dall’appellante e, per quanto riguarda Libretti Sandro, ha
riportato a pag. 5, in dettaglio, i motivi di impugnazione ed ha replicato alle
censure mosse dall’appellante a pag.8.
1.2. Va, dunque, affermata l’inammissibilità delle doglianze qui proposte dai
ricorrenti in quanto lamentano l’inesistenza o la carenza di motivazione, in
palese contrasto con il testo della sentenza impugnata, ovvero l’inesistenza di
prova certa idonea a pervenire all’affermazione della loro responsabilità,
chiedendo al giudice di legittimità di reinterpretare i fatti accertati dai giudici di
merito in presenza di argomentazioni non illogiche. La valutazione del contenuto
delle conversazioni intercettate e del significato delle espressioni usate dagli
interlocutori costituisce, peraltro, accertamento in fatto riservato al giudice di
merito, del quale sarà sindacabile esclusivamente l’eventuale vizio di
motivazione nei limiti indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Ed il
compendio istruttorio può definirsi, per come riportato nelle sentenze di merito,
dotato di idonea forza dimostrativa circa il coinvolgimento degli imputati qui
ricorrenti nell’attività di detenzione a fini di cessione della sostanza stupefacente.
La motivazione offerta nella sentenza impugnata è più che adeguata, oltre che
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CONSIDERATO IN DIRITTO

solidamente fondata su argomentazioni coerenti e logiche. I ricorsi, nel tentativo
di contestare l’esistenza della concretezza e del rilevante spessore degli elementi
probatori acquisiti, non propongono sul punto, a ben vedere, argomentazioni
dotate della necessaria specificità, eludendo l’obbligo di prospettare gli elementi
concreti in base ai quali l’interpretazione delle emergenze istruttorie accolta nella
sentenza impugnata si dovrebbe considerare manifestamente illogica.
1.3. A ciò si aggiunga che le argomentazioni svolte nella sentenza
impugnata si integrano con la sentenza di primo grado (Sez.6, n.28411 del

10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del
22/11/1993, dep. 4/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250) che, per quanto
riguarda Incerto Cosimo, ha esposto alle pagg. 14-15 le ragioni a sostegno del
giudizio di attendibilità della prova dichiarativa fornita dall’accusa e, per quanto
riguarda Libretti Sandro, ha illustrato, analizzando i singoli capi d’imputazione, le
ragioni giustificative della valutazione del compendio istruttorio in senso
sfavorevole all’imputato.

2. Trova, tuttavia, applicazione al caso in esame un principio interpretativo
consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui l’inammissibilità del
ricorso non impedisce alla Corte medesima di annullare la sentenza che abbia
irrogato una pena illegale

(ex mulbS

Sez. 6, n. 21982 del 16/05/2013,

Ingordini, Rv. 255674; Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv. 255684;
Sez. 5, n. 24128 del 27/04/2012, Di Cristo, Rv. 253763; Sez. U, n.27614 del
29/03/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236535).
2.1. L’illegalità della pena irrogata in relazione alle condotte illecite
concernenti sostanze stupefacenti cosiddette leggere viene, oggi, in rilievo per il
mutamento del quadro normativo di riferimento all’attenzione dell’interprete a
seguito della dichiarazione d’incostituzionalità ( Corte Cost. n.32 del 25 febbraio
2014) degli artt. 4-bis e 4-vicies ter d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni
per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, I. 21 febbraio 2006, n. 49, nonché a seguito
della modifica normativa della pena edittale per le ipotesi di reato sussumibili
nell’ipotesi astratta di cui all’art.73, comma 5, T.U. Stup., stabilita nella misura
della reclusione da uno a cinque anni dall’art.2 d.l. 23 dicembre 2013, n.146 ed
4

13/11/2012, dep. 1/07/2013, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del

ulteriormente ridotta nella misura della reclusione da sei mesi a quattro anni
dall’art.24 ter d.l. 20 marzo 2014, n.36, convertito con modificazioni dalla 1.16
maggio 2014, n.79.
2.2. La sanzione in concreto irrogata a Incerto Cosimo è stata determinata,
esclusa la recidiva e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 73,
comma 5, T.U. Stup., nella misura di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di
multa come pena base, diminuita per effetto dell’applicazione delle circostanze
attenuanti generiche alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di

2.700,00 di multa, con diminuzione per il rito alla pena finale di mesi sei di
reclusione ed euro 1.800,00 di multa.
2.3. La sanzione in concreto irrogata a Libretti Sandro è stata determinata,
esclusa la recidiva e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 73,
comma 5, T.U. Stup., nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro
3.000,00 di multa come pena base, aumentata per la continuazione ad anni
quattro, mesi sei di reclusione ed euro 3.900,00 di multa, con la diminuzione per
il rito alla pena finale di anni tre di reclusione ed euro 2.600,00 di multa.
2.4. La sanzione così irrogata per entrambi i ricorrenti risulta illegale in
quanto sia la misura della pena base che la misura dell’aumento per la
continuazione sono state determinate applicando una disciplina ora modificata
dall’entrata in vigore di una normativa che prevede una pena edittale inferiore,
dunque superata dalla norma più favorevole ai sensi dell’art.2 cod. pen.

3. Considerato che, per entrambi i ricorrenti, la pena è stata determinata
anche ai sensi dell’art.81, comma 2, cod. pen., giova richiamare i principi
elaborati nel tempo da questa Corte di legittimità in materia di reato continuato,
con particolare riguardo al tema del rapporto tra determinazione della pena per il
reato continuato e sanzione edittale prevista per i singoli reati uniti dal vincolo
della continuazione:
a) per la individuazione della violazione più grave il giudice deve fare
riferimento alla pena edittale prevista per ciascun reato ed individuare la
violazione punita più severamente dalla legge, in rapporto alle circostanze in cui
la fattispecie si è manifestata (Sez. U n.25939 del 28/02/2013, P.G. in proc.
Ciabotti, Rv.255347; Sez. 6, n.34382 del 14/07/2010, Azizi Aslan, Rv. 248247;
Sez. 5, n. 12473 dell’11/02/2010, Salviani, Rv. 246558; Sez. 3, n. 11087 del
26/01/2010, S., Rv. 246468; Sez. 2, n. 47447 del 06/11/2009, Sali, Rv.
246431; Sez. 4, n. 6853 del 27/01/2009, Maciocco, Rv. 242866; Sez. 1, n.
26308 del 27/05/2004, Micale, Rv. 229007; Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep.

5

multa e aumentata per la continuazione a mesi nove di reclusione ed euro

25/01/1994, Cassata, Rv.195805; Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli,
Rv.191129);
b) la pena base per il reato continuato non può mai essere inferiore a quella
prevista come minimo per uno qualsiasi dei reati unificati dal medesimo disegno
criminoso (Corte Cost., ord. n. 11 del 9/01/1997; Sez. U, n. 20798 del
24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep.
3/02/1998, Varnelli, Rv.209487);
c) la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino

sanzione edittale, è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave
(Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, dep. 3/02/1998, Varnelli, Rv.209486).
3.1. L’ulteriore sviluppo di tali principi è che, se per la individuazione del
reato più grave deve certamente farsi riferimento alla pena edittale,
cionondimeno anche la sanzione edittale prevista in relazione a ciascun reatosatellite può assumere rilevanza ai fini della determinazione della pena da
applicare in aumento in ragione dei principi generali, ai quali la disciplina del
reato continuato non deroga, enunciati, in tema di applicazione della pena, dagli
artt.132-133 cod. pen.
3.2. Deve, dunque, evidenziarsi che, nel caso concreto, il criterio seguito dal
giudice di merito per individuare il reato più grave certamente è in contrasto con
la disciplina attualmente in vigore, considerato che la pena base è stata
determinata in relazione a condotte di cessione di droghe leggere e che la
sanzione massima edittale prevista per le condotte sussumibili nell’ipotesi di cui
all’art.73, comma 5. T.U. Stup. è mutata in senso favorevole al reo.
3.3. Non potrebbe, tuttavia, escludersi, per quanto sopra indicato, anche
l’illegalità della pena irrogata in aumento per i reati-satellite, ancorchè in virtù
del cumulo giuridico la pena per il reato satellite venga a trasformarsi in una
porzione omogenea della pena aumentata per il reato più grave, posto che nelle
sentenze di merito non è stato specificato il quadro edittale di riferimento per la
determinazione degli aumenti di pena.
3.4. Certamente la pena irrogata risulta, in base alle considerazioni che
precedono, illegale, ponendosi, pertanto, la necessità di un nuovo giudizio di
determinazione della pena da irrogare sia quale pena base che quale aumento ai
sensi dell’art.81, comma 2, cod. pen.

4. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Milano per la nuova determinazione del
trattamento sanzionatorio, con pronuncia d’irrevocabilità ai sensi dell’art.624
cod.proc.pen. delle restanti parti della sentenza impugnata.
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al triplo per i reati-satellite, qualunque sia il genere o la specie della loro

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio
nei confronti di Incerto Cosimo e Libretti Sandro e rinvia sul punto ad altra
Sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto. Dichiara irrevocabile
la affermazione di responsabilità per i reati ascritti.

Così deciso il 17/06/2014

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